Condizioni Generali di Contratto
DEFINZIONI
Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni seguenti.
Rischio: probabilità di accadimento associata alla relativa entità
di un evento dannoso inatteso ed accidentale.
Difetto di durabilità: incapacità di un sistema a limitare i
processi di degrado a cui è sottoposto e la conseguente evoluzione
negativa della sua funzionalità nei limiti della sua vita utile di
progetto o della vita economica media di sistemi appartenenti alla
medesima categoria, per determinate condizioni d’uso e di
manutenzione.
Committente dell’intervento di costruzione: persona fisica o
giuridica per volontà e per conto della quale si eseguono
determinati lavori che possono essere in tutto o in parte oggetto
del controllo.
Documenti di progetto: disegni o altri documenti tecnici (prodotti
dell’attività di progettazione) che:
• descrivono le scelte progettuali, ovvero, le opere da realizzare,
le loro parti e le modalità esecutive;
• giustificano le scelte progettuali attraverso relazioni di
calcolo, resoconti di prove, certificazioni di prodotto.
Servizio ispettivo, di verifica o di controllo: attività attraverso
la quale, su richiesta e per conto di seconde o terze parti in
causa, si esamina il risultato delle varie fasi di svolgimento di un
processo costruttivo, al fine di prevenire sia le non conformità
rispetto alle specifiche di progetto precedentemente verificate,
sia, più genericamente, le non conformità agli obiettivi ed ai
vincoli definiti, informandone il proprio committente e gli altri
operatori eventualmente interessati. Tale servizio ispettivo di
verifica o di controllo è definito sulla base di un suo oggetto e
del suo obiettivo; l’oggetto del servizio di controllo è un processo
costruttivo destinato alla realizzazione di un insieme di opere
oppure la loro ristrutturazione, manutenzione, recupero. L’obiettivo
del servizio di controllo consiste nel normalizzare il rischio
tecnico con la prevenzione.
Organismo di ispezione: organismo di controllo di tipo A accreditato
da SINCERT secondo le norme ISO/IEC 17020 (ex UNI CEI EN 45004) e
beneviso alla Società di assicurazione.
Cliente: persona fisica o giuridica, per volontà e per conto della
quale l’attività di controllo è eseguita e che incarica direttamente
l’organismo ispettivo, specificando l’oggetto e l’obiettivo del
servizio di controllo.
Articolo 1. OGGETTO DEL CONTROLLO
Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento da parte di
CONTECO dell’attività di controllo tecnico al fine di redigere il o
i Rapporti di Controllo della Qualità del Progetto e/o il o i
Rapporti di Controllo in Corso d’Opera e/o il Rapporto di Controllo
Finale.
Salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti, le prove di
laboratorio non rientrano nell’oggetto del Contratto. In ogni caso,
CONTECO, si riserva, sin d’ora, la facoltà di richiedere, qualora lo
ritenga necessario per il compimento del suo incarico l’esecuzione
di prove e/o collaudi.
Il CLIENTE, con la sottoscrizione del Contratto, accetta i Rapporti
emessi da CONTECO di cui alle Condizioni Particolari, cui
integralmente si rimette.
CONTECO nello svolgimento dell’incarico non assume mai il ruolo di
organo responsabile dell’esecuzione dell’Opera quale a titolo
esemplificativo progettista, architetto, direttore lavori,
collaudatore, responsabile di commessa, responsabile di cantiere,
impresa appaltatrice, impresa subappaltatrice, per cui non ne assume
le relative responsabilità.
CONTECO, avendo un ruolo consultivo e non operativo o impositivo
riguardante lo svolgimento dei lavori, non è responsabile di
eventuali difetti o danni di qualsiasi natura dovessero crearsi
durante l’esecuzione, o l’esercizio dell’Opera oggetto del presente
contratto.
Salvo disposizioni contrarie indicate nelle Condizioni Particolari
che precisano tra l’altro le ipotesi e i limiti di intervento,
CONTECO non prende in considerazione nello svolgimento dei controlli
i fenomeni assimilabili a catastrofi naturali (sismi, tempeste,
inondazioni, onda di maremoto, fulmine) o legati alla fissione
dell’atomo.
Articolo 2. MODALITA’ D’INTERVENTO
CONTECO nell’effettuare le verifiche di cui sopra ha facoltà di
procedere nei termini e con le modalità che seguono:
• analisi documentazione tecnica quale a titolo esemplificativo:
contratto di appalto, capitolati rapporti geotecnici, disegni
esecutivi e costruttivi, note e relazioni di calcolo, tavole
generali, dettagli esecutivi, specifiche tecniche e procedure di
installazione e messa in opera, ed in generale ogni documento che
contenga una descrizione tecnica dell’opera;
• analisi documentazione relativa alla gestione e pianificazione
della commessa quale a titolo esemplificativo: piani della qualità,
piani della sicurezza per le persone e per l’ambiente, programmi di
lavorazione;
• analisi documentazione relativa all’organizzazione del personale
coinvolto nella realizzazione dell’opera;
• analisi della documentazione relativa all’organizzazione di
operatori esterni quali a titolo esemplificativo sub fornitori;
• analisi dei materiali utilizzati nella costruzione dell’Opera;
• ispezioni presso il cantiere al fine di verificare le condizioni
di messa in opera da parte dell’Impresa, nonché la conformità
dell’Opera al progetto.
CONTECO si riserva la facoltà di formulare in ogni momento
osservazioni in merito alla documentazione ricevuta e di richiedere
eventuale documentazione aggiuntiva.
Salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti, l’attività di
controllo viene svolta da CONTECO attraverso verifiche a campione.
La predetta attività non ha carattere di continuità. La frequenza e
la durata delle verifiche viene stabilita da CONTECO a sua
discrezione.
I risultati degli interventi di CONTECO sono riportati in uno o più
rapporti.
I rapporti emessi da CONTECO rendicontano la situazione esistente
durante la verifica degli ispettori. Ogni modifica ulteriore della
costruzione esistente, dei suoi impianti o delle installazioni
oggetto del presente contratto è causa di perdita di valore dei
rapporti di CONTECO.
CONTECO verifica che i suoi pareri siano stati recepiti e che siano
state messe in atto le misure necessarie alla rimozione delle non
conformità e/o delle anomalie riscontrate.
La verifica dell’ispettore non copre:
• nel caso di operazione di ripristino o restauro, Opere ed impianti
esistenti prima della realizzazione dei lavori e non modificati
durante i lavori stessi;
• elementi realizzati su iniziativa o sotto la responsabilità degli
utilizzatori o occupanti anche se sono iniziati prima della consegna
dell’opera e/o dell’occupazione dei locali;
• beni mobili.
La responsabilità di CONTECO è quella concernente una prestazione
intellettuale. Tale responsabilità non può essere invocata per opere
e installazioni la cui utilizzazione è diversa dalla destinazione
d’uso comunicata o per le quali i relativi documenti non sono stati
forniti.
Articolo 3. COMPENSO, VARIAZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo per l’attività svolta da CONTECO e le modalità di
pagamento sono stabilite dalle Parti nelle Condizioni Particolari.
Il corrispettivo può essere stabilito a vacazione, a forfait, o in
misura percentuale sul valore dell’Opera. Per valore dell’Opera si
intende il corrispettivo effettivo del contratto di appalto.
Il pagamento del compenso potrà avvenire con le modalità di seguito
indicate: un acconto alla sottoscrizione del contratto ed un saldo
suddiviso in un numero di rate, stabilite nelle Condizioni
Particolari, in proporzione all’avanzamento dell’intervento di
controllo.
Salvo che non sia diversamente pattuito tra le Parti, le spese di
trasferta e le ulteriori spese inerenti e conseguenti all’incarico
sono ad esclusivo carico del CLIENTE.
Il corrispettivo indicato nel Contratto deve intendersi al netto di
I.V.A. e da assoggettare ad essa.
Nel caso di corrispettivo determinato in misura percentuale rispetto
al valore dell’Opera, eventuali variazioni in aumento del valore
dell’Opera nel corso dei lavori comporteranno un adeguamento
dell’onorario di cui alle Condizioni Particolari in misura
proporzionale.
In caso di allungamento dell’intervento per qualsiasi causa non
dipendente da CONTECO, gli onorari di cui alle Condizioni
Particolari verranno adeguati come segue: fino a tre mesi di proroga
aumento del corrispettivo del 15%, da tre mesi a sei mesi aumento
del corrispettivo del 20%, da sei mesi ad un anno aumento del
corrispettivo del 25% da un anno in poi aumento del corrispettivo
del 30%.
In ogni caso il corrispettivo può essere sottoposto a revisione
secondo le modalità espressamente previste nelle Condizioni
Particolari.
Il pagamento degli onorari e spese non può essere differito per
ragioni di divergenza tecnica con quanto espresso da CONTECO. Resta
espressamente convenuto che il compenso è dovuto, in ogni caso, dal
Cliente a CONTECO per l’attività da quest’ultimo svolta a
prescindere dall’esito del Rapporto Finale.
Articolo 4. INTERESSI
In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo di cui alle
Condizioni Particolari, sono dovuti interessi di mora determinati
secondo quanto previsto dal D.Lgs 231/2002.
CONTECO ha la facoltà di addebitare, a titolo di rimborso spese, il
costo di ogni sollecito di pagamento nonché ogni altra spesa che
dovesse sostenere per l’incasso di quanto dovutole, e si riserva il
diritto di sospendere l’attività di controllo fino ad avvenuto
pagamento.
Articolo 5. OBBLIGHI DI CONTECO
CONTECO si obbliga:
• ad eseguire l’incarico con la diligenza media richiesta dalla
natura dell’attività esercitata e con l’utilizzo di mezzi
appropriati;
• a redigere, sulla base dell’attività svolta, i/il Rapporti di cui
alle Condizioni Particolari di contratto nei termini e con le
modalità ivi indicati;
• a garantire al Cliente libertà di accesso ai servizi ispettivi;
• a rispettare in occasione dei sopralluoghi le prescrizioni
impartite dai responsabili preposti alla sicurezza;
• a garantire imparzialità di giudizio, rispetto della deontologia
professionale e riservatezza.
Articolo 6. OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il CLIENTE si obbliga:
• a consegnare a sue spese ed in tempo utile su richiesta di CONTECO
copia cartacea di tutta la documentazione di cui al precedente
articolo 2.
• a garantire che eventuali copie di documenti in formato
elettronico siano messe a disposizione in formato non modificabile
allo scopo di prevenire modifiche involontarie durante il processo
ispettivo;
• ad osservare tutte le norme di sicurezza vigenti;
• a consentire o a far consentire al personale di CONTECO l’accesso
al cantiere, fabbrica e/od officina su richiesta di quest’ultima, e
a mettere a disposizione tutti i mezzi necessari per lo svolgimento
della verifica;
• a consentire agli Ispettori del SINCERT, Organismo di
accreditamento di CONTECO, l’eventuale accesso al cantiere, fabbrica
e/od officina a seguito di comunicazione preventiva al CLIENTE da
parte di CONTECO;
• a comunicare a CONTECO tutte le informazioni necessarie per
l’espletamento dell’incarico (a titolo esemplificativo: fasi e
modifiche dell’esecuzione dell’Opera, natura e consistenza, date di
consegna);
• ad informare tutto il personale addetto al cantiere e
all’esecuzione dell’Opera (direttore dei lavori, coordinatore della
sicurezza, responsabile di cantiere ecc.), dell’incarico di CONTECO
al fine di facilitare a quest’ultima il buon espletamento del suo
incarico;
• a comunicare a CONTECO gli stati avanzamento lavori nonché la data
di fine lavori se diversa da quella risultante dal contratto di
appalto;
• a comunicare all’atto della sottoscrizione del Contratto a CONTECO
il nominativo (indirizzo, telefono, fax, mail) della/e persona/e
designate quali interlocutori di CONTECO;
• a corrispondere a CONTECO gli onorari nel termini e con le
modalità di cui alle Condizioni Particolari;
• a fornire a fine lavori a CONTECO, quando necessario per il
calcolo del saldo del compenso, i documenti contabili
giustificativi.
Articolo 7. RECESSO
Le parti hanno facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di
giorni 90 da comunicarsi per iscritto, secondo le modalità e i
termini di seguito indicati.
Nell’ipotesi di cui sopra, il CLIENTE si impegna a corrispondere a
CONTECO il corrispettivo per l’incarico eseguito fino al momento del
recesso.
Gli onorari per le prestazioni eseguite vengono calcolati in misura
proporzionale al corrispettivo previsto nelle Condizioni
Particolari, come segue:
dove:
C.I. = corrispettivo contrattuale dell’incarico
D.C. = durata contrattuale dell’incarico
P.E.E. = periodo di effettiva esecuzione dell’incarico
Qualora il CLIENTE receda dal Contratto non per giusta causa, oltre
al corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite, calcolato come
sopra, dovrà corrispondere a CONTECO una penale pari al 15%
dell’intero corrispettivo indicato nelle Condizioni Particolari.
Articolo 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le Parti espressamente convengono che il mancato adempimento anche
di uno soli degli obblighi di cui ai precedenti articoli 3 e 7
comporterà la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c., con conseguente obbligo della parte
inadempiente di corrispondere il risarcimento del danno.
Le Parti si riservano la facoltà di risolvere in ogni momento con
effetto immediato il Contratto mediante comunicazione scritta
qualora una delle Parti fosse dichiarata fallita o venisse
sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale.
CONTECO non sarà responsabile del ritardo nell’espletamento
dell’incarico o della mancata esecuzione dello stesso, qualora il
ritardo o la mancata esecuzione siano dovuti a cause non imputabili
a CONTECO o qualora siano dovuti ad eventi imprevisti quali, a
titolo esemplificativo e non tassativo: terremoti, alluvioni,
guerre, insurrezioni, atti di terrorismo o vandalismo.
Nell’ipotesi di cui al paragrafo precedente il compenso è comunque
dovuto.
Articolo 9. USO DELLE INFORMAZIONI, KNOW HOW E PROPRIETA’
INTELLETTUALE
Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine
ogni tipo di informazione o documentazione tecnica, contabile
inerente al presente contratto) che il CLIENTE comunichi o metta a
disposizione di CONTECO e del suo personale ausiliario saranno
utilizzate solo per la migliore esecuzione del Contratto. In ogni
caso CONTECO dà atto che le informazioni tecniche e commerciali
delle quali verrà a conoscenza nel corso del Contratto sono coperte
da segreto commerciale. CONTECO pertanto si impegna a non divulgare
presso terzi dette informazioni senza preventiva autorizzazione del
CLIENTE.
CONTECO si impegna a sottoscrivere e a far sottoscrivere dal proprio
personale ausiliario eventuali impegni di riservatezza di cui il
CLIENTE ritenesse opportuna la sottoscrizione.
Il CLIENTE autorizza CONTECO a fornire direttamente alla Compagna di
Assicurazione designata tutti i Rapporti oggetto del presente
contratto nonché tutte le informazioni necessarie di cui venga in
possesso durante l’espletamento dell’incarico.
Tutti i Rapporti prodotti da CONTECO sono e rimarranno di proprietà
di quest’ultima e costituiscono suo patrimonio tecnico e know-how,
di cui il CLIENTE riconosce il valore e si impegna a mantenere
riservati.
Il CLIENTE si obbliga a non consegnare a terzi i Rapporti senza la
preventiva autorizzazione scritta di CONTECO. Resta comunque inteso
che anche a seguito di autorizzazione di CONTECO i Rapporti potranno
solo essere consegnati nella loro versione ufficiale completa e mai
per estratti.
Articolo 10. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le parti in relazione al Contratto
potranno essere inviate via telefax, e-mail, posta ordinaria ad
eccezione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8
che dovranno essere inviate con lettera raccomandata.
Le comunicazioni consegnate di persona o inviate per telefax avranno
effetto immediato, purché inviate in giornata lavorativa e, in caso
contrario, alla prima giornata lavorativa successiva; le
comunicazioni inviate per lettera raccomandata avranno effetto dalla
data di invio o di ricezione a seconda a favore di chi sia previsto
il relativo termine.
Articolo 11. FORO ESCLUSIVO
Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione
del Contratto o comunque da esso derivante, è competente in via
esclusiva il Foro di Milano.
Articolo 12. RECLAMI
Per ogni eventuale contestazione circa l’esito delle Ispezioni e per
ogni altra lamentela in merito alle modalità di conduzione delle
attività previste in contratto (es. comportamenti degli ispettori,
modalità di gestione delle pratiche, presunte disparità di
trattamenti, ecc..) il Cliente potrà proporre reclamo scritto a
CONTECO, a mezzo fax o raccomandata a/r, indirizzandolo
all’attenzione del Direttore Tecnico e precisando le ragioni del
dissenso e/o della lamentela.
Il Direttore Tecnico provvederà a gestire il reclamo, chiedendo al
Responsabile di Commessa (CIS) e in caso di lamentela sull’attività
di un Ispettore, all’Ispettore stesso, di fornire adeguato riscontro
scritto e sulla base dello stesso riesaminerà l’attività svolta da
CONTECO e dal proprio personale comunicando gli esiti al Reclamante
entro trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione
di reclamo.
Articolo 13. DISPOSIZIONI FINALI
Il contratto ha natura fiduciaria e non può essere ceduto. CONTECO è
responsabile unicamente nei confronti del CLIENTE.
Ogni variazione, integrazione, o modifica delle condizioni del
Contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.
Per quanto ivi non espressamente previsto, il Contratto è regolato
dalle Condizioni Particolari e dalle disposizioni del Codice civile
e dalle leggi speciali.
Milano 04.03.2011
A sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss. Cod. Civ. le Parti
specificamente approvano per iscritto le seguenti clausole:
1)
OGGETTO DEL CONTROLLO E LIMITI DI RESPONSABILITA’,
2) MODALITA’ DI
INTERVENTO, 3) COMPENSO, 4) INTERESSI,
6) OBBLIGHI DEL CLIENTE, 7)
RECESSO DAL CONTRATTO,
8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, 11) FORO ![]()