Condizioni Generali di Contratto

DEFINZIONI
Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni seguenti.
Rischio: probabilità di accadimento associata alla relativa entità di un evento dannoso inatteso ed accidentale.
Difetto di durabilità: incapacità di un sistema a limitare i processi di degrado a cui è sottoposto e la conseguente evoluzione negativa della sua funzionalità nei limiti della sua vita utile di progetto o della vita economica media di sistemi appartenenti alla medesima categoria, per determinate condizioni d’uso e di manutenzione.
Committente dell’intervento di costruzione: persona fisica o giuridica per volontà e per conto della quale si eseguono determinati lavori che possono essere in tutto o in parte oggetto del controllo.
Documenti di progetto: disegni o altri documenti tecnici (prodotti dell’attività di progettazione) che:
• descrivono le scelte progettuali, ovvero, le opere da realizzare, le loro parti e le modalità esecutive;
• giustificano le scelte progettuali attraverso relazioni di calcolo, resoconti di prove, certificazioni di prodotto.
Servizio ispettivo, di verifica o di controllo: attività attraverso la quale, su richiesta e per conto di seconde o terze parti in causa, si esamina il risultato delle varie fasi di svolgimento di un processo costruttivo, al fine di prevenire sia le non conformità rispetto alle specifiche di progetto precedentemente verificate, sia, più genericamente, le non conformità agli obiettivi ed ai vincoli definiti, informandone il proprio committente e gli altri operatori eventualmente interessati. Tale servizio ispettivo di verifica o di controllo è definito sulla base di un suo oggetto e del suo obiettivo; l’oggetto del servizio di controllo è un processo costruttivo destinato alla realizzazione di un insieme di opere oppure la loro ristrutturazione, manutenzione, recupero. L’obiettivo del servizio di controllo consiste nel normalizzare il rischio tecnico con la prevenzione.
Organismo di ispezione: organismo di controllo di tipo A accreditato da SINCERT secondo le norme ISO/IEC 17020 (ex UNI CEI EN 45004) e beneviso alla Società di assicurazione.
Cliente: persona fisica o giuridica, per volontà e per conto della quale l’attività di controllo è eseguita e che incarica direttamente l’organismo ispettivo, specificando l’oggetto e l’obiettivo del servizio di controllo.

Articolo 1. OGGETTO DEL CONTROLLO

Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento da parte di CONTECO dell’attività di controllo tecnico al fine di redigere il o i Rapporti di Controllo della Qualità del Progetto e/o il o i Rapporti di Controllo in Corso d’Opera e/o il Rapporto di Controllo Finale.
Salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti, le prove di laboratorio non rientrano nell’oggetto del Contratto. In ogni caso, CONTECO, si riserva, sin d’ora, la facoltà di richiedere, qualora lo ritenga necessario per il compimento del suo incarico l’esecuzione di prove e/o collaudi.
Il CLIENTE, con la sottoscrizione del Contratto, accetta i Rapporti emessi da CONTECO di cui alle Condizioni Particolari, cui integralmente si rimette.
CONTECO nello svolgimento dell’incarico non assume mai il ruolo di organo responsabile dell’esecuzione dell’Opera quale a titolo esemplificativo progettista, architetto, direttore lavori, collaudatore, responsabile di commessa, responsabile di cantiere, impresa appaltatrice, impresa subappaltatrice, per cui non ne assume le relative responsabilità.
CONTECO, avendo un ruolo consultivo e non operativo o impositivo riguardante lo svolgimento dei lavori, non è responsabile di eventuali difetti o danni di qualsiasi natura dovessero crearsi durante l’esecuzione, o l’esercizio dell’Opera oggetto del presente contratto.
Salvo disposizioni contrarie indicate nelle Condizioni Particolari che precisano tra l’altro le ipotesi e i limiti di intervento, CONTECO non prende in considerazione nello svolgimento dei controlli i fenomeni assimilabili a catastrofi naturali (sismi, tempeste, inondazioni, onda di maremoto, fulmine) o legati alla fissione dell’atomo.

Articolo 2. MODALITA’ D’INTERVENTO

CONTECO nell’effettuare le verifiche di cui sopra ha facoltà di procedere nei termini e con le modalità che seguono:
• analisi documentazione tecnica quale a titolo esemplificativo: contratto di appalto, capitolati rapporti geotecnici, disegni esecutivi e costruttivi, note e relazioni di calcolo, tavole generali, dettagli esecutivi, specifiche tecniche e procedure di installazione e messa in opera, ed in generale ogni documento che contenga una descrizione tecnica dell’opera;
• analisi documentazione relativa alla gestione e pianificazione della commessa quale a titolo esemplificativo: piani della qualità, piani della sicurezza per le persone e per l’ambiente, programmi di lavorazione;
• analisi documentazione relativa all’organizzazione del personale coinvolto nella realizzazione dell’opera;
• analisi della documentazione relativa all’organizzazione di operatori esterni quali a titolo esemplificativo sub fornitori;
• analisi dei materiali utilizzati nella costruzione dell’Opera;
• ispezioni presso il cantiere al fine di verificare le condizioni di messa in opera da parte dell’Impresa, nonché la conformità dell’Opera al progetto.
CONTECO si riserva la facoltà di formulare in ogni momento osservazioni in merito alla documentazione ricevuta e di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva.
Salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti, l’attività di controllo viene svolta da CONTECO attraverso verifiche a campione. La predetta attività non ha carattere di continuità. La frequenza e la durata delle verifiche viene stabilita da CONTECO a sua discrezione.
I risultati degli interventi di CONTECO sono riportati in uno o più rapporti.
I rapporti emessi da CONTECO rendicontano la situazione esistente durante la verifica degli ispettori. Ogni modifica ulteriore della costruzione esistente, dei suoi impianti o delle installazioni oggetto del presente contratto è causa di perdita di valore dei rapporti di CONTECO.
CONTECO verifica che i suoi pareri siano stati recepiti e che siano state messe in atto le misure necessarie alla rimozione delle non conformità e/o delle anomalie riscontrate.
La verifica dell’ispettore non copre:
• nel caso di operazione di ripristino o restauro, Opere ed impianti esistenti prima della realizzazione dei lavori e non modificati durante i lavori stessi;
• elementi realizzati su iniziativa o sotto la responsabilità degli utilizzatori o occupanti anche se sono iniziati prima della consegna dell’opera e/o dell’occupazione dei locali;
• beni mobili.
La responsabilità di CONTECO è quella concernente una prestazione intellettuale. Tale responsabilità non può essere invocata per opere e installazioni la cui utilizzazione è diversa dalla destinazione d’uso comunicata o per le quali i relativi documenti non sono stati forniti.

Articolo 3. COMPENSO, VARIAZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l’attività svolta da CONTECO e le modalità di pagamento sono stabilite dalle Parti nelle Condizioni Particolari.
Il corrispettivo può essere stabilito a vacazione, a forfait, o in misura percentuale sul valore dell’Opera. Per valore dell’Opera si intende il corrispettivo effettivo del contratto di appalto.
Il pagamento del compenso potrà avvenire con le modalità di seguito indicate: un acconto alla sottoscrizione del contratto ed un saldo suddiviso in un numero di rate, stabilite nelle Condizioni Particolari, in proporzione all’avanzamento dell’intervento di controllo.
Salvo che non sia diversamente pattuito tra le Parti, le spese di trasferta e le ulteriori spese inerenti e conseguenti all’incarico sono ad esclusivo carico del CLIENTE.
Il corrispettivo indicato nel Contratto deve intendersi al netto di I.V.A. e da assoggettare ad essa.
Nel caso di corrispettivo determinato in misura percentuale rispetto al valore dell’Opera, eventuali variazioni in aumento del valore dell’Opera nel corso dei lavori comporteranno un adeguamento dell’onorario di cui alle Condizioni Particolari in misura proporzionale.
In caso di allungamento dell’intervento per qualsiasi causa non dipendente da CONTECO, gli onorari di cui alle Condizioni Particolari verranno adeguati come segue: fino a tre mesi di proroga aumento del corrispettivo del 15%, da tre mesi a sei mesi aumento del corrispettivo del 20%, da sei mesi ad un anno aumento del corrispettivo del 25% da un anno in poi aumento del corrispettivo del 30%.
In ogni caso il corrispettivo può essere sottoposto a revisione secondo le modalità espressamente previste nelle Condizioni Particolari.
Il pagamento degli onorari e spese non può essere differito per ragioni di divergenza tecnica con quanto espresso da CONTECO. Resta espressamente convenuto che il compenso è dovuto, in ogni caso, dal Cliente a CONTECO per l’attività da quest’ultimo svolta a prescindere dall’esito del Rapporto Finale.

Articolo 4. INTERESSI

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo di cui alle Condizioni Particolari, sono dovuti interessi di mora determinati secondo quanto previsto dal D.Lgs 231/2002.
CONTECO ha la facoltà di addebitare, a titolo di rimborso spese, il costo di ogni sollecito di pagamento nonché ogni altra spesa che dovesse sostenere per l’incasso di quanto dovutole, e si riserva il diritto di sospendere l’attività di controllo fino ad avvenuto pagamento.

Articolo 5. OBBLIGHI DI CONTECO

CONTECO si obbliga:
• ad eseguire l’incarico con la diligenza media richiesta dalla natura dell’attività esercitata e con l’utilizzo di mezzi appropriati;
• a redigere, sulla base dell’attività svolta, i/il Rapporti di cui alle Condizioni Particolari di contratto nei termini e con le modalità ivi indicati;
• a garantire al Cliente libertà di accesso ai servizi ispettivi;
• a rispettare in occasione dei sopralluoghi le prescrizioni impartite dai responsabili preposti alla sicurezza;
• a garantire imparzialità di giudizio, rispetto della deontologia professionale e riservatezza.

Articolo 6. OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il CLIENTE si obbliga:
• a consegnare a sue spese ed in tempo utile su richiesta di CONTECO copia cartacea di tutta la documentazione di cui al precedente articolo 2.
• a garantire che eventuali copie di documenti in formato elettronico siano messe a disposizione in formato non modificabile allo scopo di prevenire modifiche involontarie durante il processo ispettivo;
• ad osservare tutte le norme di sicurezza vigenti;
• a consentire o a far consentire al personale di CONTECO l’accesso al cantiere, fabbrica e/od officina su richiesta di quest’ultima, e a mettere a disposizione tutti i mezzi necessari per lo svolgimento della verifica;
• a consentire agli Ispettori del SINCERT, Organismo di accreditamento di CONTECO, l’eventuale accesso al cantiere, fabbrica e/od officina a seguito di comunicazione preventiva al CLIENTE da parte di CONTECO;
• a comunicare a CONTECO tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico (a titolo esemplificativo: fasi e modifiche dell’esecuzione dell’Opera, natura e consistenza, date di consegna);
• ad informare tutto il personale addetto al cantiere e all’esecuzione dell’Opera (direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, responsabile di cantiere ecc.), dell’incarico di CONTECO al fine di facilitare a quest’ultima il buon espletamento del suo incarico;
• a comunicare a CONTECO gli stati avanzamento lavori nonché la data di fine lavori se diversa da quella risultante dal contratto di appalto;
• a comunicare all’atto della sottoscrizione del Contratto a CONTECO il nominativo (indirizzo, telefono, fax, mail) della/e persona/e designate quali interlocutori di CONTECO;
• a corrispondere a CONTECO gli onorari nel termini e con le modalità di cui alle Condizioni Particolari;
• a fornire a fine lavori a CONTECO, quando necessario per il calcolo del saldo del compenso, i documenti contabili giustificativi.

Articolo 7. RECESSO

Le parti hanno facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di giorni 90 da comunicarsi per iscritto, secondo le modalità e i termini di seguito indicati.
Nell’ipotesi di cui sopra, il CLIENTE si impegna a corrispondere a CONTECO il corrispettivo per l’incarico eseguito fino al momento del recesso.
Gli onorari per le prestazioni eseguite vengono calcolati in misura proporzionale al corrispettivo previsto nelle Condizioni Particolari, come segue:
dove:
C.I. = corrispettivo contrattuale dell’incarico
D.C. = durata contrattuale dell’incarico
P.E.E. = periodo di effettiva esecuzione dell’incarico

Qualora il CLIENTE receda dal Contratto non per giusta causa, oltre al corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite, calcolato come sopra, dovrà corrispondere a CONTECO una penale pari al 15% dell’intero corrispettivo indicato nelle Condizioni Particolari.

Articolo 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le Parti espressamente convengono che il mancato adempimento anche di uno soli degli obblighi di cui ai precedenti articoli 3 e 7 comporterà la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con conseguente obbligo della parte inadempiente di corrispondere il risarcimento del danno.
Le Parti si riservano la facoltà di risolvere in ogni momento con effetto immediato il Contratto mediante comunicazione scritta qualora una delle Parti fosse dichiarata fallita o venisse sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale.
CONTECO non sarà responsabile del ritardo nell’espletamento dell’incarico o della mancata esecuzione dello stesso, qualora il ritardo o la mancata esecuzione siano dovuti a cause non imputabili a CONTECO o qualora siano dovuti ad eventi imprevisti quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: terremoti, alluvioni, guerre, insurrezioni, atti di terrorismo o vandalismo.
Nell’ipotesi di cui al paragrafo precedente il compenso è comunque dovuto.

Articolo 9. USO DELLE INFORMAZIONI, KNOW HOW E PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica, contabile inerente al presente contratto) che il CLIENTE comunichi o metta a disposizione di CONTECO e del suo personale ausiliario saranno utilizzate solo per la migliore esecuzione del Contratto. In ogni caso CONTECO dà atto che le informazioni tecniche e commerciali delle quali verrà a conoscenza nel corso del Contratto sono coperte da segreto commerciale. CONTECO pertanto si impegna a non divulgare presso terzi dette informazioni senza preventiva autorizzazione del CLIENTE.
CONTECO si impegna a sottoscrivere e a far sottoscrivere dal proprio personale ausiliario eventuali impegni di riservatezza di cui il CLIENTE ritenesse opportuna la sottoscrizione.

Il CLIENTE autorizza CONTECO a fornire direttamente alla Compagna di Assicurazione designata tutti i Rapporti oggetto del presente contratto nonché tutte le informazioni necessarie di cui venga in possesso durante l’espletamento dell’incarico.
Tutti i Rapporti prodotti da CONTECO sono e rimarranno di proprietà di quest’ultima e costituiscono suo patrimonio tecnico e know-how, di cui il CLIENTE riconosce il valore e si impegna a mantenere riservati.
Il CLIENTE si obbliga a non consegnare a terzi i Rapporti senza la preventiva autorizzazione scritta di CONTECO. Resta comunque inteso che anche a seguito di autorizzazione di CONTECO i Rapporti potranno solo essere consegnati nella loro versione ufficiale completa e mai per estratti.

Articolo 10. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti in relazione al Contratto potranno essere inviate via telefax, e-mail, posta ordinaria ad eccezione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 che dovranno essere inviate con lettera raccomandata.
Le comunicazioni consegnate di persona o inviate per telefax avranno effetto immediato, purché inviate in giornata lavorativa e, in caso contrario, alla prima giornata lavorativa successiva; le comunicazioni inviate per lettera raccomandata avranno effetto dalla data di invio o di ricezione a seconda a favore di chi sia previsto il relativo termine.

Articolo 11. FORO ESCLUSIVO

Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del Contratto o comunque da esso derivante, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 12. RECLAMI

Per ogni eventuale contestazione circa l’esito delle Ispezioni e per ogni altra lamentela in merito alle modalità di conduzione delle attività previste in contratto (es. comportamenti degli ispettori, modalità di gestione delle pratiche, presunte disparità di trattamenti, ecc..) il Cliente potrà proporre reclamo scritto a CONTECO, a mezzo fax o raccomandata a/r, indirizzandolo all’attenzione del Direttore Tecnico e precisando le ragioni del dissenso e/o della lamentela.
Il Direttore Tecnico provvederà a gestire il reclamo, chiedendo al Responsabile di Commessa (CIS) e in caso di lamentela sull’attività di un Ispettore, all’Ispettore stesso, di fornire adeguato riscontro scritto e sulla base dello stesso riesaminerà l’attività svolta da CONTECO e dal proprio personale comunicando gli esiti al Reclamante entro trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di reclamo.

Articolo 13. DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto ha natura fiduciaria e non può essere ceduto. CONTECO è responsabile unicamente nei confronti del CLIENTE.
Ogni variazione, integrazione, o modifica delle condizioni del Contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.
Per quanto ivi non espressamente previsto, il Contratto è regolato dalle Condizioni Particolari e dalle disposizioni del Codice civile e dalle leggi speciali.

Milano 04.03.2011

A sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss. Cod. Civ. le Parti specificamente approvano per iscritto le seguenti clausole:
1) OGGETTO DEL CONTROLLO E LIMITI DI RESPONSABILITA’,
2) MODALITA’ DI INTERVENTO, 3) COMPENSO, 4) INTERESSI,
6) OBBLIGHI DEL CLIENTE, 7) RECESSO DAL CONTRATTO,
8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, 11) FORO

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