Controllo Tecnico

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Controllo Tecnico

Le presenti Condizioni Generali regolamentano l’attività di Controllo Tecnico e formano parte integrante dell’Offerta di CONTECO, che avrà, in caso di contrasto, prevalenza sulle stesse.

DEFINIZIONI

Ai fini dell’attività di controllo tecnico valgono le seguenti definizioni:

Rischio: probabilità di accadimento associata alla relativa entità di un evento dannoso inatteso ed accidentale. 

Difetto di durabilità: incapacità di un sistema a limitare i processi di degrado a cui è sottoposto e la conseguente evoluzione negativa della sua funzionalità nei limiti della sua vita utile di progetto o della vita economica media di sistemi appartenenti alla medesima categoria, per determinate condizioni d’uso e di manutenzione.

Committente dell’intervento di costruzione: persona fisica o giuridica per volontà e per conto della quale vengono svolti i lavori che possono essere in tutto o in parte oggetto del controllo.

Documenti di progetto: disegni o altri documenti tecnici (prodotti dell’attività di progettazione) che: descrivono le scelte progettuali, ovvero, le opere da realizzare, le loro parti e le modalità esecutive; giustificano le scelte progettuali attraverso relazioni di calcolo, resoconti di prove, certificazioni di prodotto.

Servizio ispettivo di controllo: attività attraverso la quale, su richiesta e per conto di seconde o terze parti, si esamina il risultato delle varie fasi di un processo costruttivo, con l’obiettivo di concorrere alla minimizzazione dei rischi tecnici che caratterizzano l’Opera ultimata.

Esame del Progetto ai fini del Controllo Tecnico: attività volta alla valutazione della chiarezza, completezza e coerenza del progetto secondo i criteri esposti nella norma UNI 10721 - § 4.3.2, al fine di valutare il livello di rischio alla sua assicurabilità, che caratterizza un’opera preliminarmente alla sua esecuzione, ovverosia prescindendo dalla qualità e conformità del costruito.

Sopralluogo: attività in sito svolta da uno o più Ispettori, necessaria per eseguire una o più ispezioni e per acquisire dati ed elementi di valutazione sulla realizzazione dell’Opera oggetto del servizio di Controllo Tecnico.

Polizza postuma: polizza per l’assicurazione dei danni materiali e diretti all’Opera, nonché eventuali conseguenti danni a terzi, che si manifestano dopo il completamento dell’Opera, causati da un difetto di costruzione o da vizio del suolo, cosi come normato nella polizza di copertura.

Organismo di ispezione: organismo di controllo di tipo A accreditato da ACCREDIA secondo la norma ISO/IEC 17020 (ex UNI CEI EN 45004) e beneviso alla Società di assicurazione.

Cliente: soggetto, per volontà e per conto del quale l’attività di controllo è eseguita e che incarica direttamente CONTECO, specificando l’oggetto e l’obiettivo del servizio di controllo.

Articolo 1. - OGGETTO E LIMITI DEL CONTROLLO

In assenza di contratto, l’avvio del servizio costituirà comportamento concludente di accettazione dell’Offerta di CONTECO.

L’attività di controllo e i sopralluoghi in cantiere verranno rendicontati mediante Rapporti di Controllo. Il Cliente accetta tale modalità di rendicontazione e di valutazione del rischio assicurativo, e si rimette al parere in essi espresso.

Salvo che non sia specificatamente pattuito tra le Parti, le prove di laboratorio non rientrano nell’oggetto di contratto. In ogni caso, CONTECO si riserva la facoltà di richiedere, qualora lo ritenga necessario per il compimento del proprio incarico, l’esecuzione, a carico del Cliente, di prove e/o collaudi.

Ai fini del servizio dovranno essere individuati:

• i requisiti fondamentali relativi alla costruzione;

• i requisiti di durabilità di cui alla normativa UNI;

• ulteriori requisiti dettagliati richiesti specificatamente dalla Compagnia di assicurazione.

Affinché si possa procedere con i controlli, il Cliente dovrà definire:

• gli obiettivi generali da raggiungere con il controllo

• le Opere ed i relativi sistemi tecnologici oggetto di Controllo Tecnico;

• eventuali specifici requisiti minimi (es. numero minimo di sopralluoghi, emissione di Rapporti di ispezione a cadenza prefissata…), che verranno applicati solo ove compatibili con il Regolamento ACCREDIA RT-07 vigente alla data dell’incarico (e in particolare Appendice 2 - Controllo Tecnico in corso d’opera di tale Regolamento).

È inoltre richiesta la consegna della seguente documentazione, prodromica all’avvio dei controlli:

• compromesso di polizza; 

• cronoprogramma dei lavori oggetto di controllo tecnico; 

• progetto delle parti d’opera oggetto di controllo tecnico.

CONTECO ha un ruolo di terzietà rispetto al processo realizzativo ed opera esclusivamente ai fini dello scopo del controllo. Non assume mai il ruolo di organo responsabile dell’esecuzione dell’Opera né i compiti di una delle figure parte del processo di costruzione, quali a titolo esemplificativo: progettista, architetto, direttore lavori, collaudatore, responsabile di commessa, responsabile di cantiere, impresa appaltatrice, impresa subappaltatrice. 

CONTECO non è dunque responsabile né in ordine ai contenuti della progettazione, né in ordine all’esecuzione e completamento dei lavori né in ordine al buon esito degli stessi, né infine per eventuali difetti o danni di qualsiasi natura occorsi durante l’esecuzione o che dovessero emergere a Opera in esercizio.

La segnalazione di non conformità e/o anomalie non ha natura impositiva e avverrà solo per le finalità del controllo tecnico; il loro recepimento non è pertanto cogente e potrà influire esclusivamente sul parere finale in ordine al rischio assicurativo.

Salvo disposizioni contrarie indicate nelle Condizioni Particolari, che precisano tra l’altro i limiti del controllo, CONTECO non prende in considerazione fenomeni assimilabili a catastrofi naturali (sismi, tempeste, inondazioni, onda di maremoto, fulmine) o legati alla fissione dell’atomo.

Articolo 2. - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’attività di controllo verrà svolta conformemente alla norma UNI 10721:2012, al Regolamento ACCREDIA RT-07 vigente alla data dell’incarico (e in particolare all’Appendice 2 - Controllo Tecnico in corso d’opera di tale Regolamento) e al Decreto MISE del 20.7.22 n. 154.

CONTECO Check S.r.l. ai fini dello scopo del controllo avrà facoltà , discrezionalmente, di richiedere:

• documentazione tecnica, quale a titolo esemplificativo: contratto di appalto, capitolati, rapporti geotecnici, disegni esecutivi e costruttivi, note e relazioni di calcolo, tavole generali, dettagli esecutivi, cronoprogrammi, certificazione dei sistemi adottati, specifiche tecniche e procedure di installazione e messa in opera, ed in generale ogni documento che contenga una descrizione tecnica dell’opera;

• documentazione relativa alla gestione e pianificazione della commessa, quale a titolo esemplificativo: piani della qualità, piani della sicurezza per le persone e per l’ambiente, programmi di lavorazione;

• documentazione relativa ai materiali utilizzati nella costruzione dell’Opera;

• ispezioni presso il cantiere al fine di verificare le condizioni di messa in opera da parte dell’Impresa. 

CONTECO si riserva la facoltà di formulare in ogni momento osservazioni in merito alla documentazione ricevuta e di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva.

Salvo che non sia diversamente pattuito, l’attività di controllo verrà svolta da CONTECO attraverso verifiche a campione. La frequenza e la durata dei controlli verrà stabilita da CONTECO a propria discrezione in conformità al Regolamento ACCREDIA RT-07 (e in particolare all’Appendice 2 - Controllo Tecnico in corso d’opera).

Articolo 3. - ESCLUSIONI

Risultano esclusi dal controllo:

• operazioni di ripristino o restauro, opere ed impianti esistenti prima della realizzazione dei lavori e non modificati durante i lavori stessi;

• parti d’opera già realizzate prima della consegna della documentazione prodromica all’avvio dei controlli;

• elementi realizzati in violazione del testo unico dell’edilizia;

• opere e installazioni la cui utilizzazione è diversa dalla destinazione d’uso comunicata;

• opere realizzate durante la sospensione del servizio di controllo tecnico, per qualsiasi causa determinata non dipendente da CONTECO;

• beni mobili.

La modifica di una parte d’opera intervenuta successivamente al sopralluogo, dichiarazioni inesatte e/o reticenti, nonché la mancata segnalazione di fatti noti, potranno inficiare l’esito del controllo e comportare la perdita totale o parziale della copertura assicurativa.

La prestazione fornita è di natura intellettuale e pertanto CONTECO risponderà esclusivamente per dolo o colpa grave.

Articolo 4. - GRUPPO DI VERIFICA

La struttura operativa di commessa è composta da ispettori individuati dalla Direzione Tecnica di CONTECO e coordinata da un Coordinatore dell’Esecuzione del Contratto, che costituirà l’interfaccia con il Cliente.

Gli Ispettori sono tutti figure professionali qualificate secondo i Regolamenti Accredia di riferimento.

Il Cliente avrà facoltà di richiedere la sostituzione nel corso del servizio di uno o più Ispettori, a fronte di oggettive e motivate circostanze che rendano improseguibile la conduzione delle attività da parte di quest’ultimi. La richiesta di sostituzione, contenente le motivazioni, dovrà pervenire a CONTECO per iscritto e verrà riscontrata entro 5 giorni lavorativi dal suo ricevimento. In mancanza di accoglimento della richiesta il Cliente avrà facoltà di attivare la procedura di reclamo di cui all’art. 13 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 5. - COMPENSO, VARIAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l’attività di controllo tecnico e le modalità di pagamento sono stabilite nell’Offerta o, in mancanza, nel preventivo formulato.

Il corrispettivo potrà essere stabilito a vacazione, a corpo, o in misura percentuale sul valore dell’Opera. Per valore dell’Opera si intende il corrispettivo complessivo previsto per la sua realizzazione all’esito della costruzione.

Salvo che non sia diversamente pattuito, le spese di trasferta e le ulteriori spese inerenti l’incarico sono ad esclusivo carico del Cliente. Il corrispettivo indicato nel Contratto deve intendersi al netto di I.V.A. e degli oneri (Cassa), se dovuti.

Nel caso di corrispettivo determinato in rapporto rispetto al valore dell’Opera, le variazioni in aumento del valore dell’Opera nel corso dei lavori comporteranno un adeguamento dell’onorario in misura proporzionale. 

In caso di prolungamento dell’intervento per qualsiasi causa non dipendente da CONTECO, il corrispettivo previsto nell’offerta verrà adeguato come segue: fino a tre mesi di proroga aumento del corrispettivo del 15%, da tre mesi a sei mesi aumento del corrispettivo del 20%, da sei mesi ad un anno aumento del corrispettivo del 25%, da un anno in poi aumento del corrispettivo del 30%.

Il pagamento del corrispettivo non potrà essere differito per ragioni di divergenza tecnica e sarà dovuto a prescindere dall’esito del Rapporto Finale.

Articolo 6. - INTERESSI

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo contrattuale sono dovuti interessi di mora determinati secondo l’art. 5 del D.Lgs 231/2002.

CONTECO avrà facoltà di addebitare, a titolo di rimborso spese, il costo di ogni sollecito di pagamento nonché ogni altra spesa che dovesse sostenere per l’incasso di quanto dovutole.

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo o frazione di esso, CONTECO avrà facoltà di sospendere l’attività di controllo fino ad avvenuto pagamento.

Articolo 7. - OBBLIGHI DI CONTECO

CONTECO si obbliga:

• ad eseguire l’incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata e con l’utilizzo di mezzi appropriati;

• a redigere, sulla base dell’attività svolta, i Rapporti di cui all’Offerta nei termini e con le modalità ivi indicati;

• a garantire al Cliente libertà di accesso ai servizi ispettivi;

• a rispettare in occasione dei sopralluoghi le prescrizioni impartite dai responsabili preposti alla sicurezza;

• a garantire imparzialità di giudizio, rispetto della deontologia professionale e riservatezza.

Articolo 8. - OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il CLIENTE si obbliga:

• a consegnare a sue spese ed in tempo utile su richiesta di CONTECO copia cartacea di tutta la documentazione di cui ai precedenti articoli;

• a garantire che eventuali copie di documenti in formato elettronico siano messe a disposizione in formato non modificabile allo scopo di prevenire modifiche durante il processo ispettivo;

• ad osservare tutte le norme di sicurezza vigenti;

• a consentire o a far consentire al personale di CONTECO l’accesso al cantiere, fabbrica e/od officina, e a mettere a disposizione tutti i mezzi necessari per lo svolgimento delle verifiche;

• a consentire agli Ispettori ACCREDIA, Organismo di accreditamento di CONTECO, l’eventuale accesso al cantiere, fabbrica e/od officina a seguito di comunicazione preventiva;

• a comunicare a CONTECO tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico;

• ad informare tutto il personale addetto al cantiere e all’esecuzione dell’Opera, dell’incarico affidato a CONTECO al fine di facilitare alla stessa l’espletamento delle attività;

• a comunicare a CONTECO gli stati avanzamento lavori nonché la data di fine lavori, se diversa da quella risultante dal cronoprogramma consegnato;

• a comunicare all’atto del perfezionamento dell’incarico il nominativo (indirizzo, telefono, PEC, e-mail) della/e persona/e designate quali interlocutori di CONTECO;

• a fornire a CONTECO, a fine lavori, i documenti contabili necessari per il calcolo del saldo del compenso.

Articolo 9. - RECESSO

Salvo diversa pattuizione, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di giorni 90 da comunicarsi per iscritto.

In caso di esercizio del recesso il Cliente si impegna a corrispondere a CONTECO il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento, calcolato in misura proporzionale rispetto al periodo contrattuale.

Qualora il CLIENTE receda dal Contratto non per giusta causa, oltre al corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite, calcolato come sopra, dovrà corrispondere a CONTECO Check S.r.l. una penale pari al 15% dell’intero corrispettivo indicato nelle Condizioni Particolari.

Articolo 10. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Viene espressamente convenuto che il mancato adempimento anche di un solo degli obblighi di cui ai precedenti articoli comporterà la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con conseguente obbligo della parte inadempiente di corrispondere il risarcimento del danno.

Le Parti si riservano la facoltà di risolvere in ogni momento con effetto immediato il Contratto mediante comunicazione scritta qualora una delle Parti fosse dichiarata fallita o venisse sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale.

Articolo 11. - USO DELLE INFORMAZIONI, KNOW HOW E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica e/o contabile inerente al presente contratto) che il Cliente comunichi o metta a disposizione di CONTECO saranno utilizzate esclusivamente per la migliore esecuzione del Contratto. 

CONTECO riconosce che le informazioni tecniche e commerciali delle quali verrà a conoscenza nel corso del Contratto saranno coperte da riservatezza e pertanto si impegna a non divulgarle senza preventiva autorizzazione del Cliente.

Il Cliente autorizza CONTECO a fornire direttamente alla Compagna di Assicurazione designata tutti i Rapporti oggetto del presente contratto nonché tutte le informazioni di cui venga in possesso durante l’espletamento dell’incarico.

Tutti i Rapporti prodotti da CONTECO, ancorché rimessi al Cliente e/o alla Compagnia di assicurazione per le finalità del controllo, sono e rimarranno di proprietà della stessa e costituiscono suo patrimonio tecnico e know-how, di cui il Cliente riconosce il valore e si impegna a utilizzare esclusivamente nei limiti dello scopo del servizio affidato.

E’ fatto divieto per il Cliente di consegnare a terzi i Rapporti di CONTECO senza la preventiva autorizzazione scritta di quest’ultima, e comunque, anche a seguito di autorizzazione, di consegnarne versioni non ufficiali e/o estratti.

CONTECO Check S.r.l. è marchio registrato soggetto alla relativa tutela. Ogni suo utilizzo è vietato, salvo specifiche autorizzazioni.

Articolo 12. - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti in relazione al Contratto potranno essere inviate via e-mail, posta ordinaria ad eccezione delle comunicazioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 che dovranno essere inviate con PEC o lettera raccomandata a/r.

Articolo 13. - RECLAMI E RICORSI

Eventuali reclami in merito al servizio svolto da CONTECO dovranno pervenire:

• esclusivamente in forma scritta entro e non oltre quattro mesi dall’evento che ha dato luogo alla lamentela o al reclamo;

• a mezzo PEC o raccomandata a/r indirizzati a CONTECO Check S.r.l. – Via Sansovino, 4 – 20133 Milano – all’attenzione del Responsabile Tecnico;

• precisando le ragioni della lamentela e/o del reclamo e indicando il referente della propria organizzazione a cui rivolgersi e l’indirizzo e-mail, PEC presso cui inviare le comunicazioni.

CONTECO entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo comunicherà l’avvenuta ricezione e l’eventuale pertinenza o meno rispetto al ruolo assunto nell’ambito della commessa; quindi entro i successivi 15 giorni lavorativi esprimerà in forma scritta, a mezzo PEC o raccomandata a/r, il proprio parere.

Eventuali ricorsi in merito all’esito delle Ispezioni e per ogni altra lamentela in merito alle modalità di conduzione delle attività previste in contratto (es. comportamenti degli ispettori, modalità di gestione delle pratiche, presunte disparità di trattamenti, ecc..) dovranno pervenire:

• esclusivamente in forma scritta entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo al ricorso;

• a mezzo PEC o raccomandata a/r indirizzati a CONTECO Check S.r.l.- Via Sansovino, 4 – 20133 Milano – all’attenzione del Responsabile Tecnico;

• precisando le ragioni della lamentela e/o del reclamo e indicando il referente della propria organizzazione a cui rivolgersi.

CONTECO Check S.r.l. entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo comunicherà l’avvenuta ricezione e l’eventuale pertinenza o meno rispetto al ruolo assunto nell’ambito della commessa; quindi entro i successivi 30 giorni lavorativi esprimerà, esclusivamente in forma scritta a mezzo PEC o raccomandata a/r, il proprio parere.

Eventuali spese ed oneri per le attività di riverifica conseguenti alla presentazione del ricorso sono a carico della parte ricorrente, salvo i casi di riconosciuta fondatezza del ricorso.

Articolo 14. - DISPOSIZIONI FINALI 

Il contratto ha natura fiduciaria e non potrà essere ceduto. CONTECO sarà responsabile unicamente nei confronti del Cliente.

Ogni variazione, integrazione, o modifica delle condizioni di contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Per quanto non espressamente previsto, il rapporto è regolato dalle disposizioni del Codice civile e dalle leggi speciali.

 

Milano, 29/02/2024

 

 

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