Verifica preventiva della progettazione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Verifica preventiva della progettazione ex art. 42 D.Lgs. 36/2023

APPLICABILITÀ 

Il presente documento definisce i rapporti tra CONTECO Check S.r.l. (l’Organismo di Ispezione, nel seguito anche solo CONTECO) ed i Clienti (Committenti) che intendono avvalersi del servizio di verifica di progetto ai sensi dell’art. 42 DLgs 36/2023.

Le presenti Condizioni Generali regolamentano esclusivamente tale servizio e formano parte integrante dell’Offerta di CONTECO, che avrà, in caso di contrasto, prevalenza sulle stesse.

Articolo 1. - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La conclusione del contratto avviene di norma attraverso un atto di accettazione della Stazione Appaltante o del diverso Committente, che fa riferimento ad una proposta metodologica presentata da CONTECO oppure ad un capitolato tecnico di svolgimento del servizio.

Le presenti condizioni generali per quanto compatibili integrano tali documenti.

In assenza di contratto, l’avvio del servizio costituirà comportamento concludente di accettazione dell’Offerta di CONTECO.

Il presupposto per una corretta preventivazione, pianificazione ed erogazione del servizio è che in fase di preparazione dell’offerta siano stati forniti all’Organismo di Ispezione dati e informazioni quanto più aderenti al progetto oggetto di verifica. Si sintetizzano nel seguito gli aspetti principali:

• Dati identificativi della Stazione Appaltante o del diverso Cliente; 

• Descrizione dell’intervento; 

• Documento Preliminare della Progettazione o progetto riferito alla fase precedente quella di verifica; 

• Tipo di procedura di appalto prevista; 

• Stato di avanzamento della progettazione e dell’iter autorizzativo dell’intervento; 

• Importo dei lavori previsto, suddiviso per classi e categorie; 

• Nominativi del gruppo di progettazione. 

Altro presupposto per un corretto svolgimento del servizio è la condivisione dei contenuti del servizio, variabili in funzione della fase progettuale (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo), del tipo di procedura di appalto (appalto integrato, appalto di lavori, appalto di concessione e gestione lavori, etc.), del contesto e dell’iter approvativo dell’iniziativa (quadro esigenziale, documento di indirizzo della progettazione, adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, capitolato informativo, etc…)

Questi aspetti sono definiti nell’offerta ed illustrati in termini generali nei paragrafi che seguono.

Articolo 2. - SCOPO DEL SERVIZIO

Il servizio di Verifica preventiva del Progetto ha lo scopo di fornire al Cliente elementi conoscitivi in merito al progetto sotto il profilo della sua conformità tecnica e normativa.

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilità;

b) completezza e adeguatezza;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

d) compatibilità.

Le modalità di verifica sono definite dall’offerta di CONTECO, dallo specifico Piano Qualità di commessa (se presente) e/o dal Cliente, in coerenza con la Sezione IV (Verifica della progettazione) dell’Allegato I.7 al DLgs 36/2023.

Le verifiche sopra descritte, unitamente a quelle di competenza esclusiva delle stazioni appaltanti inerenti aspetti amministrativi (es. disponibilità delle aree, copertura finanziaria del progetto, conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie, etc.), consentono al RUP di validare il progetto in esame o comunque di approvarlo ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023.

I documenti relativi al servizio, se non diversamente previsto nel contratto, saranno conservati per dieci anni a decorrere dalla data di ultimazione del servizio e delle attività e prestazioni allo stesso correlate. Dopo tale data sia i documenti cartacei che i documenti su supporto informatico verranno eliminati. Il tutto nel rispetto della legislazione statale, delle norme regolamentari e delle pattuizioni contrattuali vigenti in materia di riservatezza dei dati.

Articolo 3. - NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà svolto in conformità alle seguenti norme: 

• D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

• Gli allegati del DLgs 36/2023 e in particolare l’Allegato I.7 e l’Allegato I.9.

• Regolamento Accredia RT-07 rev. 03 del 14.2.2023 e in particolare l’Appendice 1 – Verifica dei Progetti

• L’ulteriore normativa vigente applicabile in materia. 

Sotto il profilo metodologico il servizio verrà svolto secondo:

• Il manuale qualità di CONTECO; 

• La UNI EN ISO 9001 “Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti” 

• La Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»; 

• La Norma UNI 10722-1/2/3 “Qualificazione e controllo del progetto edilizio di nuove costruzioni. Pianificazione del progetto e pianificazione ed esecuzione dei controlli del progetto di un organismo edilizio”.

CONTECO Check S.r.l. si impegna al rispetto delle disposizioni della L. n° 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabile.

Ai fini della verifica dovranno essere messi a disposizione di CONTECO i seguenti documenti:

• Quadro delle necessità e documento di indirizzo alla progettazione ovvero elaborati progettuali prodotti nella fase precedente a quella oggetto di verifica; 

• documentazione di autorizzazione ed approvazione facente riferimento alla fase progettuale precedente, comprensiva delle eventuali prescrizioni;

• disciplinare di incarico di progettazione;

• approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione; 

• altre eventuali esigenze e desiderata espressi dalla Stazione Appaltante o dal diverso Cliente. 

Articolo 4. - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La verifica del progetto verrà effettuata tenendo presente le seguenti finalità: 

• valutare la fattibilità tecnica dell’opera, intesa come assenza di errori od omissioni che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione; 

• verificare il rispetto della normativa cogente e contrattuale; 

• valutare la presenza e l’entità degli eventuali rischi tecnici conseguenti alle scelte progettuali proposte al fine di fornire un parere relativo alla affidabilità delle soluzioni tecniche proposte dal progettista. 

L’attività avrà inizio – occorrendo – con una “riunione di avvio” al fine di chiarire i ruoli e responsabilità, le interfacce funzionali, il sistema di conduzione delle verifiche, la modulistica utilizzata, lo schema di processo per giungere all’emissione del Rapporto conclusivo di verifica del progetto entro i termini stabiliti. Tale incontro preliminare avrà lo scopo di: acquisire la documentazione progettuale; acquisire le richieste/prescrizioni degli enti e quelle derivanti dalle diverse procedure di approvazione; acquisire tutte le indicazioni di carattere tecnico ed economico da parte del Committente per l’avvio dell’attività di verifica; acquisire da parte del RUP e/o Progettisti una prima rappresentazione delle tematiche progettuali.

Gli Ispettori svolgeranno una serie di “azioni di controllo” sul progetto che verranno rendicontate in un “Rapporto di Controllo Verifica Intermedia”, eventualmente distinto per ambiti e sotto-ambiti specialistici. Le eventuali criticità riscontrate verranno formalizzate in rilievi distinti in “Osservazione” e/o “Non Conformità: 

• Non Conformità: Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, Norme Tecniche di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera.

• Osservazione: Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformità”. Le Osservazioni non riguardano errori progettuali e non devono poter pregiudicare l’opera, il suo utilizzo, e la gestione dell’Appalto.

A valle dell’emissione del “Rapporto di Controllo Verifica Intermedia”, verrà avviato il contraddittorio, inteso come confronto costruttivo che consente di definire e condividere le modalità di trattamento delle “non conformità e/o osservazioni” segnalate mediante un chiarimento diretto ed eventuali aggiornamenti o integrazioni della documentazione progettuale. Al fine di rendere tale fase maggiormente efficace, verrà rimesso ai Progettisti un “Modulo Ispettivo“, mediante il quale essi saranno chiamati a rispondere in forma scritta ai rilievi, indicando le azioni correttive ed eventualmente le tempistiche previste per la loro attuazione. 

Ricevuti i Moduli Ispettivi debitamente compilati e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni alla documentazione di progetto, che dovranno essere consegnati in unica soluzione, CONTECO procederà a una verifica finale del dossier progettuale, rendicontandone gli esiti nel Rapporto di controllo conclusivo. Con tale Rapporto CONTECO fornirà un parere sintetico relativo alla conformità del progetto esaminato in prospettiva della sua approvabilità/validabilità da parte del Committente.

Articolo 5. - LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L’attività di verifica verrà svolta da CONTECO presso i propri uffici, e potrà prevedere la partecipazione a riunioni presso la Stazione Appaltante o presso i progettisti solo qualora ritenuto necessario ai fini dell’espletamento del servizio.

La partecipazione a riunioni diverse o ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dal contratto dovrà essere concordata con separato accordo, che ne regolerà modalità e remunerazione.

Articolo 6. - GRUPPO DI VERIFICA

La struttura operativa di commessa sarà composta da ispettori individuati dalla Direzione Tecnica di CONTECO e coordinata da un Coordinatore dell’Esecuzione del Contratto, che costituirà l’interfaccia con il Cliente.

Gli Ispettori sono tutti figure professionali qualificate secondo i Regolamenti Accredia di riferimento.

Il Cliente avrà facoltà di richiedere la sostituzione nel corso del servizio di uno o più Ispettori, a fronte di oggettive e motivate circostanze che rendano improseguibile la conduzione delle attività da parte di quest’ultimi. La richiesta di sostituzione, contenente le motivazioni, dovrà pervenire a CONTECO per iscritto e verrà riscontrata entro 5 giorni lavorativi dal suo ricevimento. In mancanza di accoglimento della richiesta il Cliente avrà facoltà di attivare la procedura di reclamo di cui all’art. 14 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 7. - PRECISAZIONI E LIMITI DEL SERVIZIO

CONTECO effettua una verifica di conformità tecnico normativa sul progetto nell’ambito del processo previsto dall’art. 42 DLgs 36/2023, nel rispetto dei principi di imparzialità di giudizio, di osservanza della deontologia professionale e della riservatezza delle informazioni acquisite. Esprime i propri pareri solo su documenti e comunicazioni che sono stati acquisiti secondo le specifiche contrattuali.

La responsabilità della progettazione e delle scelte tecniche operate resta in capo al progettista così come la responsabilità dell’atto di validazione resta in capo al soggetto validatore (es: RUP). 

Nello svolgimento dell’incarico CONTECO:

• non assume mai ruoli di coordinamento della progettazione e di esecuzione dell’opera quali, a titolo esemplificativo: progettista, architetto, direttore lavori, collaudatore, responsabile di commessa, responsabile di cantiere, impresa appaltatrice, impresa subappaltatrice;

• non esegue o partecipa all’esecuzione di rilievi topografici, aerofotogrammetrici, architettonici, strutturali o di altro tipo, né esegue saggi o prove di laboratorio;

• non tiene alcun tipo di rapporto con gli Enti coinvolti nel procedimento per fornire pareri, autorizzazioni, nulla osta alla esecuzione delle opere, né partecipa alla conferenza di servizi qualora indetta per il livello di progettazione oggetto di verifica, ma ne acquisisce gli atti per le verifiche di propria competenza;

• non prende in considerazione nello svolgimento dei suoi controlli i fenomeni assimilabili a catastrofi naturali non previste progettualmente (quali sismi di magnitudo eccezionale, tempeste, inondazioni, onda di maremoto, fulmine) o legati alla fissione dell’atomo

Il destinatario dei documenti tecnici di CONTECO Check S.r.l. è unicamente il Cliente designato nel contratto, che potrà riprodurli ed utilizzarli solo in forma integrale. Qualsiasi utilizzo o riproduzione di documenti emessi da CONTECO in forma parziale è vietato e deve essere previamente autorizzato per iscritto dalla stessa.

Articolo 8. - COMPENSO, VARIAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l’attività di verifica e le modalità di pagamento sono stabilite nell’Offerta o, in mancanza, nel preventivo formulato.

Il corrispettivo potrà essere stabilito a vacazione, a corpo, o in misura percentuale sul valore dell’Opera. Per valore dell’Opera si intende il corrispettivo complessivo previsto per la sua realizzazione all’esito della costruzione.

L’attività di verifica si esaurisce con la valutazione dell’adeguatezza dell’azione correttiva proposta dal progettista a valle del contraddittorio. Ogni verifica aggiuntiva per emissione di ulteriori revisioni di documenti di progetto sarà oggetto di separata, ulteriore, remunerazione rispetto a quanto contrattualmente pattuito.

Salvo che non sia diversamente pattuito, le spese di trasferta e le ulteriori spese inerenti l’incarico sono ad esclusivo carico del Cliente. Il corrispettivo indicato nel Contratto deve intendersi al netto di I.V.A. e degli oneri (Cassa), se dovuti.

Nel caso di corrispettivo determinato in rapporto rispetto al valore dell’Opera, le variazioni in aumento del valore dell’Opera nel corso dei lavori comporteranno un adeguamento dell’onorario in misura proporzionale. 

Il pagamento del corrispettivo non potrà essere differito per ragioni di divergenza tecnica e sarà dovuto a prescindere dall’esito del Rapporto Finale.

Articolo 9. - INTERESSI

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo contrattuale sono dovuti interessi di mora determinati secondo l’art. 5 del D.Lgs 231/2002.

CONTECO avrà facoltà di addebitare, a titolo di rimborso spese, il costo di ogni sollecito di pagamento nonché ogni altra spesa che dovesse sostenere per l’incasso di quanto dovutole.

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo o frazione di esso, CONTECO avrà facoltà di sospendere l’attività di verifica fino ad avvenuto pagamento.

Articolo 10. - OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il CLIENTE per il buon esito del servizio di verifica dovrà:

• fornire a CONTECO la documentazione di progetto oggetto di verifica, sia in formato cartaceo che elettronico, nonché atti, documenti e informazioni aggiuntive ritenute importanti per lo svolgimento del servizio;

• informare CONTECO con sufficiente anticipo in merito all’avvio - o ripresa - dell’attività di verifica in relazione alla disponibilità della documentazione ed alle tempistiche di progettazione;

• mettere CONTECO nelle condizioni di poter svolgere il contraddittorio con i Progettisti;

• consentire agli Ispettori ACCREDIA, Organismo di accreditamento di CONTECO, l’esame della documentazione di commessa, ivi compreso il progetto, per la valutazione dell’attività di CONTECO nell’ambito dell’accreditamento.

Articolo 11. - USO DEL MARCHIO E DELLE INFORMAZIONI, KNOW HOW E PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica e/o contabile inerente al presente contratto) che il Cliente comunichi o metta a disposizione di CONTECO saranno utilizzate esclusivamente per la migliore esecuzione del Contratto. 

CONTECO riconosce che le informazioni tecniche e commerciali delle quali verrà a conoscenza nel corso del Contratto saranno coperte da riservatezza e pertanto si impegna a non divulgarle senza preventiva autorizzazione del Cliente.

Tutti i Rapporti prodotti da CONTECO, ancorché rimessi al Cliente, sono e rimarranno di proprietà della stessa e costituiscono suo patrimonio tecnico e know-how, di cui il Cliente riconosce il valore e si impegna a utilizzare esclusivamente nei limiti dello scopo del servizio affidato.

E’ fatto divieto per il Cliente di consegnare a terzi i Rapporti di CONTECO senza la preventiva autorizzazione scritta di quest’ultima, e comunque, anche a seguito di autorizzazione, di consegnarne versioni non ufficiali e/o estratti.

CONTECO Check S.r.l. è marchio registrato soggetto alla relativa tutela. Ogni suo utilizzo è vietato, salvo specifiche autorizzazioni.

Articolo 12. - UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

L’utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA da parte di CONTECO Check S.r.l è svolto in conformità al Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 disponibile sul sito ACCREDIA www.accredia.it.

In particolare, le valutazioni di conformità (Rapporti di Ispezione) rilasciati da CONTECO Check S.r.l nell’ambito dell’attività sotto accreditamento riportano il marchio ACCREDIA.

L’uso del marchio ACCREDIA è precluso al Cliente.

Articolo 13. - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti in relazione al Contratto potranno essere inviate via e-mail, posta ordinaria ad eccezione delle comunicazioni di cui agli articoli 14 e 15 che dovranno essere inviate con PEC o lettera raccomandata a/r.

Articolo 14. - RECLAMI E RICORSI

Eventuali reclami in merito al servizio svolto da CONTECO dovranno pervenire:

• esclusivamente in forma scritta entro e non oltre quattro mesi dall’evento che ha dato luogo alla lamentela o al reclamo;

• a mezzo PEC o raccomandata a/r indirizzati a CONTECO Check S.r.l. – Via Sansovino, 4 – 20133 Milano – all’attenzione del Responsabile Tecnico;

• precisando le ragioni della lamentela e/o del reclamo e indicando il referente della propria organizzazione a cui rivolgersi e l’indirizzo e-mail, PEC presso cui inviare le comunicazioni.

CONTECO entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo comunicherà l’avvenuta ricezione e l’eventuale pertinenza o meno rispetto al ruolo assunto nell’ambito della commessa; quindi entro i successivi 15 giorni lavorativi esprimerà in forma scritta, a mezzo PEC o raccomandata a/r, il proprio parere.

Eventuali ricorsi in merito all’esito delle Ispezioni e per ogni altra lamentela in merito alle modalità di conduzione delle attività previste in contratto (es. comportamenti degli ispettori, modalità di gestione delle pratiche, presunte disparità di trattamenti, ecc..) dovranno pervenire:

• esclusivamente in forma scritta entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo al ricorso;

• a mezzo PEC o raccomandata a/r indirizzati a CONTECO Check S.r.l.- Via Sansovino, 4 – 20133 Milano – all’attenzione del Responsabile Tecnico;

• precisando le ragioni della lamentela e/o del reclamo e indicando il referente della propria organizzazione a cui rivolgersi.

CONTECO Check S.r.l. entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo comunicherà l’avvenuta ricezione e l’eventuale pertinenza o meno rispetto al ruolo assunto nell’ambito della commessa; quindi entro i successivi 30 giorni lavorativi esprimerà, esclusivamente in forma scritta a mezzo PEC o raccomandata a/r, il proprio parere.

Eventuali spese ed oneri per le attività di riverifica conseguenti alla presentazione del ricorso sono a carico della parte ricorrente, salvo i casi di riconosciuta fondatezza del ricorso.

Articolo 15. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONTECO ha diritto di risolvere il contratto per l’erogazione dei servizi ai sensi dell’art. 1456 c.c.:

• In caso di violazione delle previsioni contenute agli artt. 11 e 12 circa l’uso del marchio CONTECO Check S.r.l. e ACCREDIA;

• In caso di mancato pagamento delle fatture regolarmente emesse, ferma restando anche la preliminare possibilità di sospensione del servizio;

• Nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero al verificarsi per lo stesso di un palese stato di insolvenza;

• Nel caso in cui il ripetuto/persistente mancato rispetto degli impegni di cui all’art. 10 renda non praticabile il servizio secondo gli standard imposti dalle norme.

Articolo 16. - DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto ha natura fiduciaria e non può essere ceduto. CONTECO è responsabile unicamente nei confronti del Cliente.

Ogni variazione, integrazione, o modifica delle condizioni del Contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

 

Milano, 29/02/2024

 

 

 

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