Controllo Tecnico

 

Condizioni Generali di Contratto

Controllo Tecnico

DEFINIZIONI

Ai fini dell’attività di controllo tecnico valgono le definizioni seguenti:

Rischio: probabilità di accadimento associata alla relativa entità di un evento dannoso inatteso ed accidentale. 

Difetto di durabilità: incapacità di un sistema a limitare i processi di degrado a cui è sottoposto e la conseguente evoluzione negativa della sua funzionalità nei limiti della sua vita utile di progetto o della vita economica media di sistemi appartenenti alla medesima categoria, per determinate condizioni d’uso e di manutenzione.

Committente dell’intervento di costruzione: persona fisica o giuridica per volontà e per conto della quale si eseguono determinati lavori che possono essere in tutto o in parte oggetto del controllo.

Documenti di progetto: disegni o altri documenti tecnici (prodotti dell’attività di progettazione) che:

• descrivono le scelte progettuali, ovvero, le opere da realizzare, le loro parti e le modalità esecutive;

• giustificano le scelte progettuali attraverso relazioni di calcolo, resoconti di prove, certificazioni di prodotto.

Servizio ispettivo di controllo: attività attraverso la quale, su richiesta e per conto di seconde o terze parti, si esamina il risultato delle varie fasi di svolgimento di un processo costruttivo, al fine di prevenire sia le non conformità rispetto alle specifiche di progetto precedentemente verificate, sia, più genericamente, le non conformità agli obiettivi ed ai vincoli definiti, informandone il proprio committente e gli altri operatori eventualmente interessati. L’oggetto del servizio di controllo è un processo costruttivo destinato alla realizzazione di un insieme di opere oppure la loro ristrutturazione, manutenzione, recupero. L’obiettivo del servizio di controllo consiste nella normalizzazione del rischio tecnico mediante prevenzione.

Organismo di ispezione: organismo di controllo di tipo A accreditato da ACCREDIA secondo la norma ISO/IEC 17020 (ex UNI CEI EN 45004) e beneviso alla Società di assicurazione.

Cliente: persona fisica o giuridica, per volontà e per conto della quale l’attività di controllo è eseguita e che incarica direttamente l’organismo ispettivo, specificando l’oggetto e l’obiettivo del servizio di controllo.

 

Articolo 1. OGGETTO E LIMITI DEL CONTROLLO

L’attività di controllo tecnico viene rendicontata mediante la redazione di Rapporti di Controllo della Qualità del Progetto e/o il o i Rapporti di Controllo in Corso d’Opera e/o il Rapporto di Controllo Finale. 

Salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti, le prove di laboratorio non rientrano nell’oggetto del Contratto. In ogni caso, CONTECO Check S.r.l., si riserva, sin d’ora, la facoltà di richiedere, qualora lo ritenga necessario per il compimento del suo incarico, l’esecuzione di prove e/o collaudi.

Il CLIENTE, con la sottoscrizione del Contratto, accetta i Rapporti emessi da CONTECO Check S.r.l. di cui alle Condizioni Particolari, e si rimette al parere espresso da quest’ultima.

CONTECO Check S.r.l. nello svolgimento dell’incarico non assume mai il ruolo di organo responsabile dell’esecuzione dell’Opera né il ruolo di una delle figure parte del processo di costruzione, quale a titolo esemplificativo progettista, architetto, direttore lavori, collaudatore, responsabile di commessa, responsabile di cantiere, impresa appaltatrice, impresa subappaltatrice, per cui non assume responsabilità alcuna circa il buon esito dell’opera.

CONTECO Check S.r.l. ha un ruolo meramente consultivo e non operativo o impositivo riguardante lo svolgimento dei lavori. Non è dunque responsabile di eventuali difetti o danni di qualsiasi natura dovessero crearsi durante l’esecuzione, o l’esercizio dell’Opera oggetto del presente contratto. Salvo disposizioni contrarie indicate nelle Condizioni Particolari che precisano tra l’altro le ipotesi e i limiti di intervento, CONTECO Check S.r.l. non prende in considerazione nello svolgimento dei controlli i fenomeni assimilabili a catastrofi naturali (sismi, tempeste, inondazioni, onda di maremoto, fulmine) o legati alla fissione dell’atomo.

Articolo 2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CONTECO Check S.r.l. nell’effettuare i controlli ha facoltà di procedere discrezionalmente nell’ambito dei seguenti aspetti:

• analisi documentazione tecnica, quale a titolo esemplificativo: contratto di appalto, capitolati rapporti geotecnici, disegni esecutivi e costruttivi, note e relazioni di calcolo, tavole generali, dettagli esecutivi, specifiche tecniche e procedure di installazione e messa in opera, ed in generale ogni documento che contenga una descrizione tecnica dell’opera;

• analisi documentazione relativa alla gestione e pianificazione della commessa, quale a titolo esemplificativo: piani della qualità, piani della sicurezza per le persone e per l’ambiente, programmi di lavorazione;

• analisi documentazione relativa all’organizzazione del personale coinvolto nella realizzazione dell’opera;

• analisi della documentazione relativa all’organizzazione di operatori esterni quali, a titolo esemplificativo, sub fornitori;

• analisi della documentazione relativa ai materiali utilizzati nella costruzione dell’Opera;

• ispezioni presso il cantiere al fine di verificare le condizioni di messa in opera da parte dell’Impresa, nonché la conformità dell’Opera al progetto. 

CONTECO Check S.r.l. si riserva la facoltà di formulare in ogni momento osservazioni in merito alla documentazione ricevuta e di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva.

Salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti, l’attività di controllo viene svolta da CONTECO Check S.r.l. attraverso verifiche a campione. La frequenza e la durata delle verifiche viene stabilita da CONTECO Check S.r.l. a propria discrezione.

I risultati degli interventi di CONTECO Check S.r.l. sono riportati in uno o più rapporti, che rendicontano anche la situazione esistente durante la verifica degli ispettori. Ogni modifica ulteriore della costruzione esistente, dei suoi impianti o delle installazioni oggetto del presente contratto è causa di perdita di valore dei rapporti di CONTECO Check S.r.l.

CONTECO Check S.r.l. deve poter essere messa nelle condizioni di verificare che i suoi pareri siano stati recepiti e che siano state messe in atto le misure necessarie alla rimozione delle non conformità e/o delle anomalie segnalate. La segnalazione di tali non conformità e/o anomalie non avviene in modo impositivo ma solo per le finalità del controllo tecnico e dunque il loro recepimento o meno potrà influire esclusivamente sul parere finale di CONTECO Check S.r.l.

Articolo 3. ESCLUSIONI

Il controllo di CONTECO Check S.r.l. non opera:

• nel caso di operazioni di ripristino o restauro, opere ed impianti esistenti prima della realizzazione dei lavori e non modificati durante i lavori stessi;

• per elementi realizzati su iniziativa o sotto la responsabilità degli utilizzatori o occupanti, iniziati prima della consegna dell’opera e/o dell’occupazione dei locali;

• per elementi realizzati in violazione del testo unico dell’edilizia;

• per opere e installazioni la cui utilizzazione è diversa dalla destinazione d’uso comunicata o per le quali i relativi documenti non sono stati forniti;

• per beni mobili.

La prestazione fornita da CONTECO Check S.r.l. è di natura intellettuale. Tale responsabilità non può essere invocata per opere e installazioni la cui utilizzazione è diversa dalla destinazione d’uso comunicata o per le quali i relativi documenti non sono stati forniti.

Articolo 4. GRUPPO DI VERIFICA

CONTECO Check S.r.l. adotta una struttura matriciale per l’allocazione dinamica delle risorse necessarie all’espletamento delle attività in funzione della specificità del controllo. La Direzione Tecnica individua le risorse adeguate a coprire tutte le discipline previste dalla commessa e pone il Coordinatore del gruppo di Lavoro (CIS) alla guida del personale che va a formare la struttura operativa di commessa. 

Gli Ispettori sono tutti figure professionali esperte, qualificate secondo i Regolamenti Accredia di riferimento.

In ogni caso viene riconosciuta la facoltà al Cliente di richiedere la sostituzione di uno o più Ispettori nel corso del servizio, a fronte di oggettive e motivate circostanze che rendano improseguibile il rapporto con detti soggetti. La richiesta di sostituzione, contenente le motivazioni, deve pervenire per iscritto. CONTECO Check S.r.l. si riserva di riscontrare tale richiesta entro 5 giorni lavorativi dal suo ricevimento

Articolo 5. COMPENSO, VARIAZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l’attività svolta da CONTECO Check S.r.l. e le modalità di pagamento sono stabilite dalle Parti nelle Condizioni Particolari del Contratto.

Il corrispettivo può essere stabilito a vacazione, a forfait, o in misura percentuale sul valore dell’Opera. Per valore dell’Opera si intende il corrispettivo complessivo del contratto di appalto all’esito della costruzione e dunque comprensivo di tutte le voci che hanno concorso alla realizzazione.

Salvo che non sia diversamente pattuito tra le Parti, le spese di trasferta e le ulteriori spese inerenti e conseguenti all’incarico sono ad esclusivo carico del CLIENTE.

Il corrispettivo indicato nel Contratto deve intendersi al netto di I.V.A. e da assoggettare ad essa.

Nel caso di corrispettivo determinato in misura percentuale rispetto al valore dell’Opera, solo le variazioni in aumento del valore dell’Opera nel corso dei lavori comporteranno un adeguamento dell’onorario in misura proporzionale. 

In caso di prolungamento dell’intervento per qualsiasi causa non dipendente da CONTECO Check S.r.l., gli onorari di cui alle Condizioni Particolari verranno adeguati come segue: fino a tre mesi di proroga aumento del corrispettivo del 15%, da tre mesi a sei mesi aumento del corrispettivo del 20%, da sei mesi ad un anno aumento del corrispettivo del 25%, da un anno in poi aumento del corrispettivo del 30%.

In ogni caso il corrispettivo può essere sottoposto a revisione secondo le modalità espressamente previste nelle Condizioni Particolari. 

Il pagamento degli onorari e spese non può essere differito per ragioni di divergenza tecnica con quanto espresso da CONTECO Check S.r.l. Resta espressamente convenuto che il compenso è dovuto, in ogni caso, dal Cliente a CONTECO Check S.r.l. per l’attività da quest’ultimo svolta a prescindere dall’esito del Rapporto Finale.

Articolo 6. INTERESSI

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo di cui alle Condizioni Particolari, sono dovuti interessi di mora determinati secondo quanto previsto dal D.Lgs 231/2002.

CONTECO Check S.r.l. ha la facoltà di addebitare, a titolo di rimborso spese, il costo di ogni sollecito di pagamento nonché ogni altra spesa che dovesse sostenere per l’incasso di quanto dovutole.

In caso di ritardo di pagamento, se scriviamo e non sortisce effetto, CONTECO Check S.r.l. si riserva il diritto di sospendere l’attività di controllo fino ad avvenuto pagamento.

Articolo 7. OBBLIGHI DI CONTECO Check S.r.l. S.r.l.

CONTECO Check S.r.l. si obbliga:

• ad eseguire l’incarico con la diligenza media richiesta dalla natura dell’attività esercitata e con l’utilizzo di mezzi appropriati;

• a redigere, sulla base dell’attività svolta, i/il Rapporti di cui alle Condizioni Particolari di contratto nei termini e con le modalità ivi indicati;

• a garantire al Cliente libertà di accesso ai servizi ispettivi;

• a rispettare in occasione dei sopralluoghi le prescrizioni impartite dai responsabili preposti alla sicurezza;

• a garantire imparzialità di giudizio, rispetto della deontologia professionale e riservatezza.

Articolo 8. OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il CLIENTE si obbliga:

• a consegnare a sue spese ed in tempo utile su richiesta di CONTECO Check S.r.l. copia cartacea di tutta la documentazione di cui al precedente articolo 2.

• a garantire che eventuali copie di documenti in formato elettronico siano messe a disposizione in formato non modificabile allo scopo di prevenire modifiche involontarie durante il processo ispettivo;

• ad osservare tutte le norme di sicurezza vigenti;

• a consentire o a far consentire al personale di CONTECO Check S.r.l. l’accesso al cantiere, fabbrica e/od officina su richiesta di quest’ultima, e a mettere a disposizione tutti i mezzi necessari per lo svolgimento della verifica;

• a consentire agli Ispettori ACCREDIA, Organismo di accreditamento di CONTECO Check S.r.l., l’eventuale accesso al cantiere, fabbrica e/od officina a seguito di comunicazione preventiva al CLIENTE da parte di CONTECO Check S.r.l.;

• a comunicare a CONTECO Check S.r.l. tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico (a titolo esemplificativo: fasi e modifiche dell’esecuzione dell’Opera, natura e consistenza, date di consegna);

• ad informare tutto il personale addetto al cantiere e all’esecuzione dell’Opera (direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, responsabile di cantiere ecc.), dell’incarico di CONTECO Check S.r.l. al fine di facilitare a quest’ultima il buon espletamento del suo incarico;

• a comunicare a CONTECO Check S.r.l. gli stati avanzamento lavori nonché la data di fine lavori se diversa da quella risultante dal contratto di appalto;

• a comunicare all’atto della sottoscrizione del Contratto a CONTECO Check S.r.l. il nominativo (indirizzo, telefono, PEC, e-mail) della/e persona/e designate quali interlocutori di CONTECO Check S.r.l.;

• a corrispondere a CONTECO Check S.r.l. gli onorari nei termini e con le modalità di cui alle Condizioni Particolari;

• a fornire a fine lavori a CONTECO Check S.r.l., quando necessario per il calcolo del saldo del compenso, i documenti contabili giustificativi.

Articolo 9. RECESSO

Salvo diversa pattuizione nelle Condizioni Particolari di contratto, le Parti hanno facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di giorni 90 da comunicarsi per iscritto.

Nell’ipotesi di cui sopra, il CLIENTE si impegna a corrispondere a CONTECO Check S.r.l. il corrispettivo per l’incarico eseguito fino al momento del recesso.

Gli onorari per le prestazioni eseguite vengono calcolati in misura proporzionale al corrispettivo previsto nelle Condizioni Particolari, dove:

C.I. = corrispettivo contrattuale dell’incarico

D.C. = durata contrattuale dell’incarico

P.E.E. = periodo di effettiva esecuzione dell’incarico

Qualora il CLIENTE receda dal Contratto non per giusta causa, oltre al corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite, calcolato come sopra, dovrà corrispondere a CONTECO Check S.r.l. una penale pari al 15% dell’intero corrispettivo indicato nelle Condizioni Particolari.

Articolo 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le Parti espressamente convengono che il mancato adempimento anche di uno soli degli obblighi di cui ai precedenti articoli 3 e 7 comporterà la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con conseguente obbligo della parte inadempiente di corrispondere il risarcimento del danno.

Le Parti si riservano la facoltà di risolvere in ogni momento con effetto immediato il Contratto mediante comunicazione scritta qualora una delle Parti fosse dichiarata fallita o venisse sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale.

CONTECO Check S.r.l. non sarà responsabile del ritardo nell’espletamento dell’incarico o della mancata esecuzione dello stesso, qualora il ritardo o la mancata esecuzione siano dovuti a cause non imputabili a CONTECO Check S.r.l. o qualora siano dovuti ad eventi imprevisti quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: terremoti, alluvioni, guerre, insurrezioni, atti di terrorismo o vandalismo. 

Nell’ipotesi di cui al paragrafo precedente il compenso è comunque dovuto.

Articolo 11. USO DELLE INFORMAZIONI, KNOW HOW E PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica, contabile inerente al presente contratto) che il CLIENTE comunichi o metta a disposizione di CONTECO Check S.r.l. e del suo personale ausiliario saranno utilizzate solo per la migliore esecuzione del Contratto. In ogni caso CONTECO Check S.r.l. dà atto che le informazioni tecniche e commerciali delle quali verrà a conoscenza nel corso del Contratto sono coperte da segreto commerciale. CONTECO Check S.r.l. pertanto si impegna a non divulgare presso terzi dette informazioni senza preventiva autorizzazione del CLIENTE.

CONTECO Check S.r.l. si impegna a sottoscrivere e a far sottoscrivere dal proprio personale ausiliario eventuali impegni di riservatezza di cui il CLIENTE ritenesse opportuna la sottoscrizione.

Il CLIENTE autorizza CONTECO Check S.r.l. a fornire direttamente alla Compagna di Assicurazione designata tutti i Rapporti oggetto del presente contratto nonché tutte le informazioni necessarie di cui venga in possesso durante l’espletamento dell’incarico.

Tutti i Rapporti prodotti da CONTECO Check S.r.l. sono e rimarranno di proprietà di quest’ultima e costituiscono suo patrimonio tecnico e know-how, di cui il CLIENTE riconosce il valore e si impegna a mantenere riservati.

Il CLIENTE si obbliga a non consegnare a terzi i Rapporti di CONTECO Check S.r.l. senza la preventiva autorizzazione scritta di quest’ultima. Resta comunque inteso che anche a seguito di autorizzazione di CONTECO Check S.r.l. i Rapporti potranno essere consegnati solo nella loro versione ufficiale completa e mai per estratti.

CONTECO Check S.r.l. è marchio registrato e soggetto alla relativa tutela. Ogni suo utilizzo è vietato, salvo eventuali specifiche autorizzazioni da parte di CONTECO Check S.r.l.

Articolo 12. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti in relazione al Contratto potranno essere inviate via e-mail, posta ordinaria ad eccezione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 che dovranno essere inviate con PEC o lettera raccomandata a/r.

Le comunicazioni consegnate di persona o inviate per e-mail, posta ordinaria avranno effetto immediato, purché inviate in giornata lavorativa e, in caso contrario, alla prima giornata lavorativa successiva; le comunicazioni inviate per PEC o lettera raccomandata a/r avranno effetto dalla data di invio o di ricezione a seconda a favore di chi sia previsto il relativo termine.

Articolo 13. RECLAMI E RICORSI

Eventuali reclami in merito al servizio svolto da CONTECO Check S.r.l. dovranno pervenire:

• esclusivamente in forma scritta entro e non oltre quattro mesi dall’evento che ha dato luogo alla lamentela o al reclamo;

• a mezzo PEC o raccomandata a/r indirizzati a CONTECO Check S.r.l. – Società unipersonale – Via Sansovino, 4 – 20133 Milano – all’attenzione del Responsabile Tecnico;

• precisando le ragioni della lamentela e/o del reclamo e indicando il referente della propria organizzazione a cui rivolgersi e l’indirizzo e-mail, PEC presso cui inviare le comunicazioni.

CONTECO Check S.r.l. entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo comunicherà l’avvenuta ricezione dello stesso e l’eventuale pertinenza o meno rispetto al ruolo assunto nell’ambito della relativa commessa; quindi entro i successivi 15 giorni lavorativi esprimerà in forma scritta, a mezzo PEC o raccomandata a/r, il proprio parere in merito.

Eventuali ricorsi in merito all’esito delle Ispezioni e per ogni altra lamentela in merito alle modalità di conduzione delle attività previste in contratto (es. comportamenti degli ispettori, modalità di gestione delle pratiche, presunte disparità di trattamenti, ecc..) dovranno pervenire:

• esclusivamente in forma scritta entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo al ricorso;

• a mezzo PEC o raccomandata a/r indirizzati a CONTECO Check S.r.l.- Società unipersonale – Via Sansovino, 4 – 20133 Milano – all’attenzione del Responsabile Tecnico;

• precisando le ragioni della lamentela e/o del reclamo e indicando il referente della propria organizzazione a cui rivolgersi.

CONTECO Check S.r.l. entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo comunicherà l’avvenuta ricezione dello stesso e l’eventuale pertinenza o meno rispetto al ruolo assunto nell’ambito della relativa commessa; quindi entro i successivi 30 giorni lavorativi esprimerà, esclusivamente in forma scritta a mezzo PEC o raccomandata a/r, il proprio parere in merito.

Eventuali spese ed oneri per le attività di riverifica conseguenti alla presentazione del ricorso sono a carico della parte ricorrente, salvo i casi di riconosciuta fondatezza del ricorso medesimo.

Articolo 14. FORO ESCLUSIVO

Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del Contratto o comunque da esso derivante, è competente in via esclusiva, con esclusione di ogni diverso Foro, il Foro di Milano.

Articolo 15. DISPOSIZIONI FINALI 

Il contratto ha natura fiduciaria e non può essere ceduto. CONTECO Check S.r.l. è responsabile unicamente nei confronti del CLIENTE.

Ogni variazione, integrazione, o modifica delle condizioni del Contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Per quanto ivi non espressamente previsto, il rapporto è regolato dalle disposizioni del Codice civile e dalle leggi speciali.

Milano, 02.08.2022

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