Servizi di Ingegneria

Condizioni Generali di Contratto

Servizi di Ingegneria

 

Articolo 1. OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Con “Servizi di ingegneria” si intendono una serie di attività non ricadenti in quelle di verifica preventiva della progettazione ai fini della Validazione (ex. Art 26 DLgs 50/10) o controllo e ispezione delle costruzioni ai fini del rilascio della polizza decennale postuma. In particolare, per quanto di interesse, sono intese come tali le seguenti:

- Controllo e Ispezione della costruzione, 

CONTECO Check S.r.l. nell’effettuare attività di controllo e ispezione della costruzione ha facoltà di procedere discrezionalmente e in funzione delle richieste del Cliente nell’ambito dei seguenti aspetti:

•     analisi documentazione tecnica, quale a titolo esemplificativo: contratto di appalto, capitolati rapporti geotecnici, disegni esecutivi e costruttivi, note e relazioni di calcolo, tavole generali, dettagli esecutivi, specifiche tecniche e procedure di installazione e messa in opera, ed in generale ogni documento che contenga una descrizione tecnica dell’opera;

•     analisi documentazione relativa alla gestione e pianificazione della commessa, quale a titolo esemplificativo: piani della qualità, piani della sicurezza per le persone e per l’ambiente, programmi di lavorazione;

•     analisi documentazione relativa all’organizzazione del personale coinvolto nella realizzazione dell’opera;

•     analisi della documentazione relativa all’organizzazione di operatori esterni quali, a titolo esemplificativo, sub fornitori;

•     analisi della documentazione relativa ai materiali utilizzati nella costruzione dell’Opera;

•     ispezioni presso il cantiere al fine di verificare le condizioni di messa in opera da parte dell’Impresa, nonché la conformità dell’Opera al progetto.

CONTECO Check S.r.l. si riserva la facoltà di formulare in ogni momento osservazioni in merito alla documentazione ricevuta e di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva.

Salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti, l’attività di controllo viene svolta da CONTECO Check S.r.l. attraverso verifiche a campione. La frequenza e la durata delle verifiche viene stabilita da CONTECO Check S.r.l. a propria discrezione.

I risultati degli interventi di CONTECO Check S.r.l. sono riportati in uno o più rapporti, che rendicontano anche la situazione esistente durante la verifica degli ispettori. 

 

- Verifica della progettazione: tale attività consiste nell’analisi delle caratteristiche progettuali fondamentali relative ai diversi aspetti rilevanti per il livello di progettazione esaminato e l’accertamento della reciproca compatibilità (verifica della coerenza interna del progetto) e della compatibilità del progetto con i vincoli contestuali di natura normativa, logistica ed economica (verifica della compatibilità esterna del progetto). 

Le evidenze e i risultati delle attività di verifica verranno rendicontati attraverso cosiddette “Note di Controllo” o “Rapporti di controllo”, suddivisi in ambiti e sotto-ambiti specialistici. Scopo di tali Rapporti è duplice: innanzitutto mettere tempestivamente il Committente a conoscenza di eventuali situazioni che possano far ritenere rischioso il proseguimento del processo di progettazione senza una sua revisione; in secondo luogo (e più frequentemente) permettere l’individuazione delle caratteristiche fondanti del progetto e delle sue criticità per orientare e specializzare in modo opportuno il piano dei controlli e le eventuali successive verifiche analitiche nel livello successivo. All’interno del Report Finale troverà luogo il giudizio sintetico sulla struttura documentale del progetto con particolare riferimento al suo livello di adeguatezza e completezza.

L’attività di verifica di CONTECO sarà basata su azioni di controllo atte a verificare in funzione delle richieste del Cliente i seguenti aspetti del progetto soggetto a verifica:

• affidabilità;

• completezza e adeguatezza;

• leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

• compatibilità.

 Attività di Analisi dei rischi: attività mediante la quale sono identificate un insieme di tecniche che utilizzano dati scientifici e calcoli statistici per produrre stime affidabili sulla comparsa di pericoli specifici in determinati scenari. La medesima costituisce un processo atto a descrivere qualitativamente e quantitativamente la probabilità e l’impatto potenziale di determinati rischi, di prendere decisioni o proporre alternative di controllo degli stessi comunicando agli stakeholder interessati i risultati della valutazione del rischio. La normativa di riferimento per tale attività è la ISO 31000 – linee guida per un sistema di gestione del rischio.

L’attività nel suo complesso, come sopra descritta, confluirà in una rendicontazione composta da tre differenti tipologie di deliverable: un Rapporto sull’Analisi del Rischio (RAR), contenente gli esiti dell’analisi e una valutazione del rischio ad ampio spettro, un Rapporto di Verifica del Progetto (RVP), distinto per ambiti e sotto ambiti specialistici contenente i risultati delle valutazioni svolte in merito alla completezza e adeguatezza della documentazione progettuale visionata e, infine, in un Rapporto Tecnico Finale (RFT) che sintetizzerà tutte le attività di controllo e analisi intraprese.

- Supporto al RUP per la verifica delle proposte di Project Financing: l’attività consiste in un supporto tecnico ed economico-finanziario al Responsabile Unico del Procedimento finalizzato a valutare la congruità, sostenibilità e convenienza delle proposte avanzate ai sensi dell’art. 183 comma 15 D. Lgs. 50/2016.

Tale servizio si compone di diverse attività:

 

o esame della proposta e del relativo progetto: in questa fase viene svolta solitamente una verifica preliminare dell’assetto documentale del progetto predisposto dal proponente, tenendo a riferimento l’elenco di quanto richiesto dal DPR 207/2010 (per le parti applicabili). La presente analisi confluisce in un Rapporto di Configurazione Documentale (RCD) in cui vengono evidenziate le eventuali lacune accompagnate, occorrendo, da note esplicative che evidenziano situazioni di non applicabilità; 

 

o esame della sostenibilità economico – finanziaria dell’iniziativa (PEF): l’analisi finanziaria e la verifica dell’equilibrio economico finanziario di un Progetto avviene tramite l’aggregazione delle voci del bilancio d’esercizio in un piano di conti integrato e sviluppato su più esercizi prospettici: il Piano Economico Finanziario (PEF). Tale strumento di pianificazione strategica deve essere coerente e tradurre in termini monetari quanto riportato nella Convenzione stipulata con il Concessionario e rappresenta pertanto lo sviluppo numerico e temporale, per tutta la durata della Concessione, dei dati di Progetto contenuti nella Convenzione, ed evidenzia il ciclo finanziario dell’investimento ovvero la capacità o meno dell’iniziativa di sostenere con le risorse a disposizione le uscite previste. Il Modello di Business Plan o Piano Economico Finanziario (PEF) deve consentire pertanto la corretta valutazione della convenienza economica (capacità di creare valore) e della sostenibilità finanziaria (capacità di generare flussi sufficienti a gestire il rimborso dei finanziamenti, compatibilmente con un’adeguata remunerazione degli investitori privati coinvolti) del Progetto. 

Tutto quanto sopra viene svolto in conformità con la normativa vigente, in particolar modo con riferimento alla Linea Guida ANAC n. 9 di attuazione del D. Lgs. 50/2016;

 

o esame delle assunzioni di base, dei parametri di riferimento e dei principali ratios del modello: ossia una ricostruzione puntuale e comparativa tra le assunzioni di base e le relative risultanze (investimenti e fonti di finanziamento, cronoprogramma finanziario, costi, ricavi e ogni altro dato di output ritenuto rilevante).

Detta analisi porterà a una definizione della redditività e sostenibilità finanziaria dell’iniziativa come complessivamente impostata, attraverso un’analisi di alcuni indicatori puntuali quali, a titolo esemplificativo, il TIR e il VAN sia del progetto che dell’azionista;

 

o valutazione dell’interesse pubblico: in tale ultima fase vengono dunque identificati e valutati gli specifici rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera o del servizio oggetto del contratto, ponendo gli stessi in capo al soggetto che presenta la maggiore capacità di loro controllo e gestione. Ai fini di tale valutazione, pertanto, si valuta la possibilità per ciascuno degli stakeholder coinvolti di adottare misure idonee a ridurre gli effetti negativi di tali eventi procedendo all’adozione di una “matrice dei rischi” in grado di sintetizzare l’analisi dei rischi connessi all’intervento fornendone anche un quadro complessivo (viene utilizzato quale modello quello fornito come guida alle Pubbliche Amministrazioni e sviluppato dal MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ultima versione disponibile del 21 settembre 2018). 

La matrice ha lo scopo di sintetizzare la verifica della convenienza del ricorso al PPP rispetto ad un appalto tradizionale; ai sensi dell’art. 181, comma 3 D. Lgs. 50/2016, infatti, la scelta di ricorrere a forme di PPP deve essere preceduta da adeguata istruttoria con riferimento, inter alia, alla natura e all’intensità dei diversi rischi presenti nell’operazione. 

L’analisi dei rischi conferisce infatti alle amministrazioni una maggiore consapevolezza delle criticità che potrebbero emergere nel corso dell’intervento e contribuisce a razionalizzare il confronto tra soggetto pubblico e partner privato. Tale matrice è peraltro dinamica e dunque può svilupparsi quantomeno fino alla definitiva fissazione dei documenti contrattuali, permanendo anche in una fase successiva come strumento per un agevole controllo sul mantenimento in capo al privato dei rischi allo stesso trasferiti.

 

- Supporto nell’analisi e valutazione di seconda parte in ambito di Claim Management: attività di supporto al cliente (impresa o committente) nell’analisi e valutazione della consistenza tecnica e delle potenziali conseguenze economiche dei claim sorti tra le parti. 

La stessa è basata sui report tecnici, sui documenti contrattuali e su tutta la corrispondenza rilevante intercorsa tra le parti e condivisa ai fini dell’incarico affidato, oltre che eventualmente su riunioni e colloqui orali.

In una prima fase la valutazione si baserà sulla consistenza della contestazione sotto il profilo tecnico, eventualmente anche mediante richieste di documentazione integrativa e, occorrendo, contradditorio orale con le parti coinvolte per richiedere eventuali ulteriori chiarimenti.

In una seconda fase le valutazioni svolte confluiranno in un report in cui verranno riassunte e rendicontato tutto quanto emerso nelle precedenti fasi.

 

- Attività di Project Monitoring: attività che consiste in un controllo in corso d’opera finalizzato alla verifica di corrispondenza di quanto realizzato alle prescrizioni tecnico - prestazionali e qualitative del progetto oltre al monitoraggio dei tempi e costi previsti. 

L’attività verrà svolta attraverso sopralluoghi periodici in cantiere, l’emissione di report periodici sullo stato di avanzamento del progetto e, al termine dei lavori, di un report finale sul completamento delle opere.

Nell’ambito delle attività di cantiere è previsto un supporto al cliente nel monitoraggio dei lavori attraverso le seguenti attività: 

o controllo dell’avanzamento attività di costruzione al fine di evidenziare eventuali scostamenti con il cronoprogramma contrattuale e monitorare le azioni intraprese per il recupero dei ritardi; i sopralluoghi verranno preventivamente concordati con il cliente e condotti alla presenza di un componente dell’Ufficio della Direzione Lavori e della Direzione Tecnica dell’impresa appaltatrice;

o controllo della corrispondenza tra le opere realizzate con il progetto approvato dal Committente e le con le eventuali varianti;

o monitoraggio del rispetto degli adempimenti contrattuali con il futuro gestore / conduttore;

o verifica della qualità dei lavori attraverso un monitoraggio a campione delle lavorazioni effettuate.

Verrà altresì monitorato l’andamento dei costi e la previsione a finire dei lavori adottando la tecnica dell’Earned Value in modo da avere a disposizione una serie di indici efficaci per valutare e comunicare al cliente l'andamento delle attività e del progetto, consentendo all’occorrenza di intervenire tempestivamente e in modo mirato per le eventuali azioni correttive.

Al termine delle attività di cantiere verrà controllato il Verbale di ultimazione dei lavori, la completezza della documentazione di collaudo attraverso la redazione di una eventuale “snagging list” e, più in generale, la completezza della documentazione finale di competenza dell’Appaltatore e del Gestore / Conduttore; il tutto verrà sintetizzato in un ultimo report finale riepilogativo sul completamento delle opere e sulla documentazione esistente e trasmessa al Committente.

 

- Attività di Due Diligence: l’attività consiste nell’acquisizione della documentazione tecnica e degli eventuali ulteriori documenti necessari per lo svolgimento delle attività, cui farà seguito almeno un sopralluogo tecnico. Se richiesto, poi, una parte della Due Diligence viene dedicata alla cosiddetta “Analisi CAPEX” (CAPital EXpediture), con l’obiettivo di indicare e quantificare gli interventi tecnici e di messa a norma al fine di rendere operative le parti d’opera oggetto della presente attività.

Più nello specifico il servizio è costituito dalle seguenti macro - attività:

o verifica dello stato di fatto e conservativo;

o verifica delle conformità normativa e documentale;

o richiesta e analisi eventuali documenti mancanti;

o definizione delle attività di adeguamento e relativa quantificazione economica.

Il tutto svolto secondo le seguenti fasi cronologicamente individuate:

o sopralluogo (site visit);

o Rapporto preliminare (“Red Flag Report”), che fornisce un’informazione sintetica al cliente finale sulle condizioni generali degli immobili, oltre che una panoramica della completezza e adeguatezza dei documenti analizzati. 

Scopo di tale documento è quindi quello di evidenziare eventuali carenze e/o difformità tecniche o normative.

o Rapporto Finale (“Final Technical Due Diligence Report”) che fornisce una valutazione completa dell’immobile oggetto di Due Diligence.

Articolo 2. COMPENSO, VARIAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l’attività svolta da CONTECO Check S.r.l. e le modalità di pagamento sono stabilite dalle Parti nelle Condizioni Particolari del Contratto.

Il corrispettivo può essere stabilito a vacazione, a forfait o, ove possibile e congruo, in misura percentuale sul valore dell’Opera. Per valore dell’Opera si intende il corrispettivo complessivo del contratto di appalto all’esito della costruzione e dunque comprensivo di tutte le voci che hanno concorso alla realizzazione.

Salvo che non sia diversamente pattuito tra le Parti, le spese di trasferta e le ulteriori spese inerenti e conseguenti all’incarico sono ad esclusivo carico del cliente.

Il corrispettivo indicato nel Contratto deve intendersi al netto degli oneri da assoggettare ad esso.

Nel caso di corrispettivo determinato in misura percentuale rispetto al valore dell’Opera, solo le variazioni in aumento del valore dell’Opera nel corso dei lavori comporteranno un adeguamento dell’onorario in misura proporzionale.

In caso di prolungamento dell’intervento per qualsiasi causa non dipendente da CONTECO Check S.r.l. gli onorari di cui alle Condizioni Particolari verranno rivalutati conformemente a quanto indicato nelle stesse. 

Il pagamento degli onorari e spese non può essere differito per ragioni di divergenza tecnica con quanto espresso da nei deliverable prodotti; resta espressamente convenuto che il compenso è dovuto, in ogni caso, dal Cliente a CONTECO Check S.r.l. per l’attività da quest’ultimo svolta a prescindere dagli esiti cui quest’ultima giunge.

Articolo 3. INTERESSI

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo di cui alle Condizioni Particolari, sono dovuti interessi di mora determinati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002.

CONTECO Check S.r.l. ha la facoltà di addebitare, a titolo di rimborso spese, il costo di ogni sollecito di pagamento nonché ogni altra spesa che dovesse sostenere per l’incasso di quanto dovutole.

In caso di ritardo di pagamento CONTECO Check S.r.l. si riserva il diritto di inviare comunicazione in cui si richiede di provvedere alla corresponsione di quanto dovuto e/o, in ragione delle particolari contingenze che caratterizzano il servizio, di sospendere l’attività fino ad avvenuto pagamento.

Articolo 4. OBBLIGHI DELLE PARTI

Le parti assumono una serie di obblighi meglio definiti di volta in volta all’interno delle condizioni particolari di contratto. In termini generali, sarà onere di CONTECO Check s.r.l.:

o eseguire l’incarico con la diligenza media richiesta dalla natura dell’attività esercitata e con l’utilizzo di mezzi appropriati;

o redigere, sulla base dell’attività svolta, i rapporti previsti nell’articolo 1 delle presenti Condizioni Generali e/o nelle Condizioni Particolari di contratto, nei termini e con le modalità ivi indicate;

o nel caso di sopralluoghi e/o riunioni presso la sede fisica del cliente, rispettare le prescrizioni impartite dai responsabili preposti alla sicurezza del medesimo; 

o garantire imparzialità di giudizio, rispetto della deontologia professionale e riservatezza.

Sarà invece onere del cliente:

o consegnare tempestivamente e, se cartacea, a sue spese, la documentazione richiesta da CONTECO Check propedeutica allo svolgimento delle attività;

o garantire che eventuali copie di documenti emesse in formato elettronico siano messe a disposizione esclusivamente in formato non modificabile, così da prevenire modifiche più o meno involontarie durante il processo ispettivo;

o osservare tutte le norme di sicurezza vigenti; 

o consentire (o a far consentire) al personale di CONTECO Check S.r.l. l’accesso al cantiere, fabbrica e/od officina su richiesta di quest’ultima, e a mettere a disposizione tutti i mezzi necessari per lo svolgimento dell’attività; 

o comunicare tempestivamente a CONTECO Check S.r.l. tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico;

o informare il personale a vario titolo coinvolto dell’incarico di CONTECO Check S.r.l. al fine di facilitare a quest’ultima il buon espletamento del suo incarico;

o comunicare a CONTECO Check S.r.l. ogni informazione propedeutica allo svolgimento dell’incarico, quali ad esempio gli stati avanzamento lavori, i nominativi (indirizzo, telefono, fax, mail) della/e persona/e designate quali interlocutori della stessa, ecc.;

o corrispondere a CONTECO Check S.r.l. gli onorari nel termini e con le modalità di cui alle Condizioni Particolari;

o fornire a fine lavori a CONTECO Check S.r.l., quando necessario per il calcolo del saldo del compenso o comunque se richiesti, i documenti contabili giustificativi.

Articolo 5. RISOLUZIONE E RECESSO

Le Parti convengono espressamente che il mancato adempimento anche di uno soli degli obblighi di cui al precedente articolo comporterà la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con conseguente obbligo della parte inadempiente di corrispondere il risarcimento del danno. 

Le Parti si riservano altresì la facoltà di risolvere in ogni momento con effetto immediato il contratto mediante comunicazione scritta qualora una delle Parti fosse dichiarata fallita o venisse sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale. 

CONTECO Check S.r.l. non sarà in ogni caso responsabile del ritardo nell’espletamento dell’incarico o della mancata esecuzione dello stesso qualora il ritardo o la mancata esecuzione siano dovuti a cause non imputabili alla stessa o qualora siano dovuti ad eventi imprevisti quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: terremoti, alluvioni, guerre, insurrezioni, atti di terrorismo o vandalismo.

Nell’ipotesi di cui al paragrafo precedente il compenso per le attività svolte è comunque dovuto.

Salvo diversa pattuizione nelle Condizioni Particolari di contratto, le Parti hanno facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di giorni 90 da comunicarsi per iscritto. In tale ipotesi, il Cliente si impegna a corrispondere a CONTECO Check S.r.l. il corrispettivo per l’incarico eseguito fino al momento del recesso e gli onorari per le prestazioni eseguite vengono calcolati in misura proporzionale al corrispettivo previsto nelle Condizioni Particolari.

Qualora il Cliente receda dal Contratto non per giusta causa il medesimo, oltre al corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite calcolato come sopra, dovrà corrispondere a CONTECO Check S.r.l. una somma pari al 15% dell’intero corrispettivo indicato nelle Condizioni Particolari a titolo di penale.

Articolo 6. USO DELLE INFORMAZIONI, KNOW HOW E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le informazioni tecniche, contabili e o di qualsivoglia altra natura inerente al contratto di che trattasi che il cliente ritenga di comunicare o mettere a disposizione di CONTECO Check S.r.l. e del suo personale e viceversa saranno utilizzate solo per i fini stabiliti all’interno del medesimo e nell’ottica di una sua migliore esecuzione. In ogni caso si dà espressamente atto che ogni informazione tecnica e commerciale condivisa nel corso del Contratto è da ritenersi coperta da segreto commerciale e dunque non divulgabile presso terzi senza preventiva autorizzazione della parte potenzialmente lesa. 

Il cliente autorizza espressamente CONTECO Check S.r.l. a fornire alla Compagna di Assicurazione designata all’eventuale emissione di qualsivoglia garanzia da prodursi nell’ambito dello svolgimento del servizio ogni documento e/o informazione necessaria all’ottenimento della medesima.

Tutti i rapporti prodotti da CONTECO Check S.r.l. sono e rimarranno di proprietà di quest’ultima e costituiscono suo patrimonio tecnico e know-how, di cui il cliente riconosce il valore e si impegna a mantenere riservati; costui si obbliga dunque a non consegnare a terzi i predetti rapporti senza la preventiva autorizzazione scritta di quest’ultima. Resta comunque inteso che anche a seguito di autorizzazione di CONTECO Check S.r.l. gli stessi potranno essere consegnati solo nella loro versione ufficiale completa e mai per estratti.

A tal fine si precisa che “CONTECO Check S.r.l.” è marchio registrato e soggetto alla relativa tutela; ogni suo utilizzo è vietato, salvo eventuali specifiche autorizzazioni della società medesima.

Articolo 7. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti in relazione al Contratto potranno essere inviate via e-mail o posta ordinaria, ad eccezione di quelle di cui ai precedenti articoli 4 e 5 oltre che a quelle eventualmente precisate all’interno dei singoli contratti, che dovranno essere inviate a mezzo PEC o con lettera raccomandata.

Le comunicazioni telematiche avranno effetto immediato purché inviate in giornata lavorativa, diversamente, si farà riferimento alla prima giornata lavorativa successiva; le comunicazioni inviate per posta ordinaria o lettera raccomandata avranno effetto dalla data di ricezione. 

Articolo 8. RECLAMI E RICORSI

Eventuali reclami in merito al servizio svolto potranno pervenire, esclusivamente in forma scritta entro e non oltre quattro mesi dall’evento che ha dato luogo alla lamentela o al reclamo, a mezzo PEC all’indirizzo conteco@pec.conteco.it o mediante raccomandata A/R indirizzata a CONTECO Check S.r.l. - Via Sansovino, 4 – 20133 Milano – all’ attenzione del Direttore Tecnico;

In ogni caso dovrà essere espressamente precisata ogni ragioni di lamentela e/o del reclamo, indicando il referente della propria organizzazione a cui rivolgersi e l’indirizzo di posta elettronica / sede fisica presso cui inviare le comunicazioni.

CONTECO Check S.r.l. comunicherà entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo l’avvenuta ricezione dello stesso e l’eventuale pertinenza o meno rispetto al ruolo assunto nell’ambito della relativa commessa; quindi entro i successivi 15 giorni lavorativi esprimerà in forma scritta, mediante gli strumenti di comunicazione già condivisi, il proprio parere in merito.

Eventuali ricorsi in merito all’esito delle attività e per ogni altra lamentela in merito alle modalità di conduzione delle medesime dovranno pervenire, anch’essi esclusivamente in forma scritta, entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo al ricorso nei modi già precisati per le proposizioni di reclamo.

CONTECO Check S.r.l. entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo comunicherà l’avvenuta ricezione dello stesso e l’eventuale pertinenza o meno rispetto al ruolo assunto nell’ambito della relativa commessa; quindi entro i successivi 30 giorni lavorativi esprimerà in forma scritta, mediante gli strumenti di comunicazione già condivisi, il proprio parere in merito.

Eventuali spese ed oneri per le attività di riverifica conseguenti alla presentazione del ricorso sono a carico della parte ricorrente, salvo i casi di riconosciuta fondatezza del ricorso medesimo.

Articolo 9. DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto ha natura fiduciaria e non può essere ceduto; CONTECO Check S.r.l. è responsabile unicamente nei confronti del cliente e ogni variazione, integrazione o modifica delle condizioni del Contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Per quanto ivi non espressamente previsto, il rapporto è regolato dalle disposizioni del Codice civile e dalle leggi speciali.

 

Milano, 10.07.23

 

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